Istanza di condono non legittima nuove opere su immobile abusivo (Cons. Stato n. 5907 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia non legittima l’interessato a porre in essere opere ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta, sicché le nuove opere ripetono la stessa qualifica di abusività di quelle per le quali la sanatoria è stata domandata. Su un immobile già abusivo e non condonato non sono consentiti interventi ulteriori in assenza dei titoli necessari. In area sottoposta a vincolo paesaggistico e in zona che non ammette nuove costruzioni, la realizzazione di un porticato coperto, e a maggior ragione la sua chiusura su tre lati per ricavare un’ulteriore stanza, integra nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica. La mera comunicazione di inizio lavori non è titolo abilitativo idoneo. I dati catastali non sono decisivi ai fini della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile.

Il Fatto

Gli appellanti impugnano la sentenza del TAR Campania, sezione prima, n. 556 del 2025, che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso l’ordine di demolizione di un fabbricato e l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00, adottati dal comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Un appellante è nudo proprietario dell’immobile, sul quale l’altro vanta il diritto di abitazione per successione testamentaria.

L’immobile era stato realizzato prima del 1985 e per esso era stata presentata richiesta di condono edilizio nel 1995, con pagamento di oblazione e oneri. Nel 2019 il privato ha eseguito interventi comunicati al comune come manutenzione ordinaria o straordinaria. A seguito di sequestro e sopralluogo, l’amministrazione ha qualificato le opere come abusive e ha ordinato la demolizione, irrogando poi la sanzione per l’inottemperanza all’ordine.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo motivo è smentito dalla stessa sentenza della Corte di appello penale invocata dagli appellanti: le opere non possono farsi risalire a epoca antecedente al 2019, perché al momento del controllo erano in corso, come emerge dalla documentazione fotografica e dalla relazione tecnica del servizio urbanistica.

La Corte esclude che gli interventi siano riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria. Solo una parte del fabbricato corrispondeva a quanto oggetto della domanda di condono; del tutto nuova era invece la porzione con copertura in legno lamellare, in parte chiusa su tre lati per ricavare un’ulteriore stanza e in parte destinata a portico. Tali opere, con aggiunta di nuova volumetria, richiedevano il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di zona vincolata in cui non sono consentite nuove costruzioni né alterazioni del suolo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria non legittima l’interessato a realizzare opere ulteriori rispetto a quelle richieste, con la conseguenza che le nuove opere ripetono la medesima qualifica di abusività (Cons. Stato, sez. VI, n. 6511 del 19.07.2024). Ne deriva che gli interventi non potevano essere eseguiti con la semplice comunicazione di inizio lavori, per di più su un immobile già abusivo.

Risulta inoltre indimostrata la consistenza dell’immobile all’epoca della domanda di condono, priva di elaborati grafici, e non provata la destinazione abitativa asserita dal privato. Non soccorrono le evidenze catastali, perché i dati del catasto si fondano su dichiarazioni dei soggetti interessati e non sono decisivi per l’accertamento della conformità urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, n. 7621 del 01.09.2022). Anche il secondo motivo, fondato sull’assunto indimostrato della preesistente destinazione abitativa, è infondato. L’appello è respinto e la parte appellante è condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *