Sicurezza nel getto di calcestruzzo solo con manovra del terminale (Cass. pen. Sez. III n. 536 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fornitura di calcestruzzo preconfezionato in cantiere, la ditta fornitrice è esonerata dalla redazione del POS e dagli obblighi di sicurezza del cantiere di destinazione quando la sua attività si esaurisce nella consegna del materiale. La posa in opera, che sola genera gli obblighi a carico del fornitore, si configura solo quando i suoi dipendenti, oltre a consegnare il conglomerato, provvedono a manovrare il terminale flessibile della pompa all’interno dell’area del getto, compartecipando all’esecuzione dei getti secondo le direttive del committente. È invece mera fornitura l’attività di chi si limita a posizionare l’autobetoniera o a direzionare a distanza, da cabina o tramite pannello di comando, il braccio della pompa, senza intervenire sul terminale di uscita. La demarcazione tra le due fattispecie va accertata in concreto, previa verifica del mezzo di trasporto utilizzato.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 16.2.2024, ha condannato i legali rappresentanti di tre società fornitrici di calcestruzzo alla pena dell’ammenda, ritenendoli responsabili di due violazioni dell’art. 96 d.lgs. 81/2008: la carente redazione del POS e l’omessa predisposizione di idonei servizi igienico-assistenziali per i propri dipendenti, in relazione a forniture eseguite in un cantiere edile.
Gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione con tre motivi, contestando rispettivamente la mancata acquisizione dell’informativa di reato e del corredo fotografico, l’individuazione dei soggetti tenuti alla predisposizione del POS e il diniego della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il secondo motivo, che investe il cuore della questione: se, nell’ambito di una fornitura di calcestruzzo a un cantiere edile, l’obbligo di redigere il POS gravi sulla ditta fornitrice. Il giudice di merito, richiamando la circolare del Ministero del Lavoro del 10.2.2011 e la nota prot. n. 2597 del 10.2.2016, aveva ritenuto che anche le attività di scarico del conglomerato costituissero operazione ulteriore alla mera fornitura, con conseguente configurabilità della posa in opera.
La Corte non condivide tale lettura. Equiparare ogni operazione di scarico del materiale alla posa in opera finisce con l’escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, che non può esaurirsi nel trasporto della merce, contemplando anche la sua consegna al destinatario.
La specificità del materiale impone però una considerazione ulteriore: la rapida solidificazione del calcestruzzo richiede mezzi dedicati, le autobetoniere e le autobetonpompe, dotate di un braccio snodabile e di un terminale flessibile azionabile tramite pannello di comando. Affinché si ravvisi la posa in opera occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e integri una compartecipazione all’installazione concreta del materiale.
La Corte richiama la nota n. 1753 dell’11.8.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che, pur priva di efficacia normativa, traccia una demarcazione condivisibile: i dipendenti della fornitrice concorrono alla posa in opera solo se dirigono materialmente il getto manovrando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa; si ha invece mera fornitura quando si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala, o a direzionare a distanza il braccio, ma non il terminale. Su questa base opera il principio per cui, in tema di infortuni sul lavoro, ciascun titolare della posizione di garanzia è per intero destinatario dell’obbligo di tutela (richiamata Sez. 4, n. 18826 del 09.02.2012).
La sentenza impugnata non chiarisce se i dipendenti delle fornitrici abbiano materialmente contribuito alla posa in opera, manovrando il terminale all’interno dell’area del getto, oppure abbiano solo azionato il braccio tramite pannello restando all’esterno. La Corte accoglie pertanto il motivo e annulla con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, perché accerti, previo accertamento del mezzo utilizzato, se gli imputati siano da considerarsi esecutori della posa in opera. Assorbito il terzo motivo sull’art. 131 bis cod. pen.; inammissibile il primo.
Nota della Redazione
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