Accordo di fatto e posizione di garanzia del dirigente del movimento (Cass. pen. Sez. III n. 538 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo, la posizione di garanzia può fondarsi su un accordo di fatto, privo di fonte normativa, purché il suo contenuto e la sua effettività siano provati in dibattimento. Il dirigente del movimento ferroviario che assuma con la squadra dei manutentori l’impegno di segnalare tempestivamente l’arrivo dei treni è destinatario di un obbligo di tutela verso gli operai. La condotta imprudente della squadra nell’allestimento del cantiere non integra un fattore di rischio eccentrico tale da interrompere il nesso causale, ove l’omessa comunicazione del sopraggiungere del convoglio abbia contribuito all’evento letale. Sono inammissibili, perché di puro merito, le censure che sollecitino una rivalutazione della prova dichiarativa.

Il Fatto

Un lavoratore è deceduto investito da un treno mentre operava, con altri due manutentori, sul deviatoio di un binario di una stazione ferroviaria. Nelle prime due fasi di merito erano stati condannati, tra gli altri, il dirigente del movimento della stazione e i componenti della squadra. La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nei confronti di tutti gli imputati. Il solo dirigente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inesistenza di un accordo di protezione con la squadra, l’onere esclusivo dei manutentori di proteggere il cantiere, l’assenza dell’uomo in cabina e la rottura del nesso causale ad opera del comportamento imprudente della squadra.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché ogni censura tende in realtà a sollecitare una rivalutazione in fatto della prova dichiarativa, non consentita in sede di legittimità. La Corte di appello, adeguatamente sostenuta dalle parole del teste, ha accertato che la squadra aveva chiesto al dirigente di essere informata sui convogli in arrivo, definendo la relativa “scorta” quale prassi non codificata: proprio tale accordo, pur privo di fonte normativa, ha generato in capo al ricorrente un obbligo di tutela verso gli operai.

Il ricorrente contesta l’incompatibilità logica tra l’esistenza dell’accordo e la circostanza che la telefonata ricevuta avesse ad oggetto soltanto il problema tecnico dello scambio. La Corte esclude qualsiasi contraddizione: la squadra era stata chiamata per quel guasto e la comunicazione sui treni costituiva un “di più”, accessorio rispetto al tenore della conversazione tecnica. Lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver risposto di non poter effettuare la manovra per il sopraggiungere di un treno merci, tacendo però sull’arrivo contemporaneo di un altro convoglio sul binario attiguo.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 14 delle Istruzioni per la protezione dei cantieri, la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe esclusiva della squadra è superata dall’accertamento dell’accordo: l’allestimento imprudente del cantiere e l’omessa segnalazione del convoglio sono fattori indipendenti ma collegati, che hanno concorso all’evento. Il dirigente non avrebbe assunto l’impegno di protezione se avesse ritenuto che il cantiere sarebbe stato allestito nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica.

La Corte ritiene immune da illogicità anche la motivazione sull’assenza dell’uomo in cabina e sulle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per il concomitante impegno in attività di rilievo, che non interferiva con il lavoro sul deviatoio. La consapevolezza, in capo al ricorrente, della presenza della squadra sui binari era del resto resa evidente sia dall’accordo, sia dal tenore della telefonata, che presupponeva l’intervento manuale già eseguito e la permanenza degli operai sul posto.

Infine, non si configura alcuna interruzione del nesso causale: la condotta colposa della squadra non ha introdotto un fattore di rischio radicalmente eccentrico, poiché l’accordo di protezione nasceva proprio sul presupposto, noto al ricorrente, che l’intervento sarebbe stato eseguito sui binari, in un punto di limitata visibilità e in orario serale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *