Liquidazione compensi avvocato e valore determinabile della pratica stragiudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 11424 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dei compensi dell’avvocato per attività stragiudiziale, la pratica non può considerarsi di valore indeterminabile ove il professionista abbia fornito elementi dai quali sia possibile desumere il valore determinato dell’affare, come nel caso in cui il parere reso faccia espresso riferimento al valore dello stesso. Il giudice di merito, pertanto, non può liquidare l’onorario sulla base del valore indeterminabile per il solo fatto che manchi una controversia tra parti contrapposte, senza compiere alcuna verifica circa la presenza di criteri di determinazione del valore della pratica. Il convincimento del giudice in ordine all’importanza e al valore delle pratiche trattate dal professionista si sottrae al sindacato di legittimità solo se la motivazione appaga le esigenze della logica, del corretto criterio giuridico e della completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un complessivo credito di oltre otto milioni di euro, a titolo di compensi per l’attività professionale giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della società fallita e delle società incorporate. Il Giudice delegato ammetteva al passivo il credito per la minor somma di circa centosedicimila euro. In seguito all’opposizione del professionista, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento, ammetteva allo stato passivo il credito per circa trecentocinquantottomila euro, con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., oltre Iva e Cap al chirografo. Il professionista proponeva ricorso per cassazione, articolando sette motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso. In relazione al primo motivo, concernente la determinazione del valore delle pratiche stragiudiziali, la Corte ha ritenuto fondata la censura limitatamente alla posizione relativa a un parere sulla qualificazione e sull’esigibilità di un credito. Il Tribunale aveva liquidato il compenso considerando la pratica di valore indeterminabile, poiché mancava una controversia tra parti contrapposte. La Corte ha invece evidenziato che il ricorrente aveva fornito elementi, contenuti nel parere, dai quali poteva desumersi il valore determinato di centootto milioni di euro, pari al valore del credito oggetto dell’attività di consulenza: il Tribunale ha errato nel non compiere alcuna verifica circa la presenza di criteri di determinazione del valore della pratica.
Quanto alle altre posizioni, la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una sollecitazione a una nuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita in sede di legittimità. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è stata scrutinata secondo i principi ermeneutici che ne delimitano l’ammissibilità: l’art. 115 c.p.c. rileva solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; l’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento; l’art. 2697 c.c. solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili. Il secondo perché la censura non si confrontava con il decisum, avendo il Tribunale attribuito alla pratica il valore indeterminabile in quanto la richiesta risarcitoria era formulata esclusivamente in favore di altro soggetto. Il terzo perché la catalogazione dell’attività di redazione di una bozza di citazione come prestazione stragiudiziale, in mancanza dell’incardinazione di alcun giudizio, costituisce un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, essendo condizione per l’applicazione della tariffa giudiziale che il giudizio sia quantomeno iniziato.
Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale, con accertamento in fatto insindacabile, ha ritenuto non provate le attività di redazione e stipula del contratto, essendosi le prestazioni tradotte in mere bozze non complete e non sottoscritte. Il presupposto per il riconoscimento della voce è che una redazione e stipula vi sia stata effettivamente. Anche il quinto motivo è stato rigettato: il Tribunale ha esaminato entrambe le attività dedotte nelle due notule, riconoscendo un unico compenso ancorato ai minimi tariffari.
Il sesto motivo è stato respinto: il Tribunale ha tenuto conto sia dell’urgenza delle attività difensive, ritenendola connaturata alle cause di opposizione all’esecuzione, sia dell’asseverazione della parcella compiuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la quantificazione del compenso, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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