Con la sentenza n. 6783 del 19 febbraio 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato l’esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria svolto in Italia attraverso una società inglese, insieme alle truffe commesse ai danni degli investitori. La Corte ha chiarito i limiti del cosiddetto passaporto europeo, la rilevanza territoriale della raccolta compiuta in Italia e l’obbligo di comunicare alla clientela la precedente radiazione dall’albo Consob.
Questione esaminata
L’imputato era stato condannato per il reato dell’art. 166, comma 1, lettera a), TUF e per una pluralità di truffe. Secondo il ricorso, egli si sarebbe limitato a fornire informazioni preliminari sulle opportunità offerte da una società con sede nel Regno Unito, mentre la consulenza e la raccolta sarebbero state svolte dal personale della società. L’autorizzazione britannica avrebbe inoltre consentito di operare in Italia mediante il passaporto europeo previsto dalla direttiva 2014/65/UE.
La difesa contestava anche l’esistenza dei raggiri, sostenendo che non vi fosse un obbligo di comunicare agli investitori la radiazione dall’albo Consob. Gli ulteriori motivi riguardavano la prescrizione dell’abusivismo finanziario, il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Principio affermato
Integra l’esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria la condotta di chi, privo dell’abilitazione necessaria, stipula un contratto di gestione degli investimenti, riceve le risorse del cliente e prospetta profitti reali o fittizi. Si tratta di un reato di pericolo, posto a tutela degli investitori e del corretto funzionamento del mercato; può concorrere con la truffa, che protegge il patrimonio della singola vittima.
Il reato si considera commesso in Italia quando nel territorio nazionale si svolgano, anche soltanto in parte, i contatti, gli accordi e la raccolta del denaro. È irrilevante che le somme vengano successivamente trasferite o investite all’estero.
Le regole di diligenza, correttezza e trasparenza dell’art. 21 TUF comprendono il dovere dell’operatore di informare il cliente della propria effettiva condizione professionale, inclusa la radiazione dall’albo. Il silenzio su una circostanza decisiva può concorrere a integrare il raggiro quando impedisca all’investitore di autodeterminarsi liberamente.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha escluso che l’attività dell’imputato consistesse in semplici raccomandazioni iniziali. Le sentenze di merito avevano accertato che egli disponeva di un ufficio a Roma, incontrava personalmente i potenziali clienti, concordava le operazioni, riceveva assegni e contanti destinati agli investimenti, seguiva l’andamento dei rapporti e consegnava occasionali rendimenti. Tali condotte integravano direttamente un’attività di intermediazione e raccolta.
La disciplina vigente nel Regno Unito non impediva l’applicazione della legge italiana. Ai sensi dell’art. 6 c.p., è sufficiente che una parte dell’azione si svolga nello Stato. Nel caso concreto, i contatti, gli accordi e le consegne del denaro si erano perfezionati in Italia. La raccolta nazionale mantiene quindi rilievo penale anche quando il successivo investimento sia destinato all’estero.
La questione relativa alla direttiva 2014/65/UE era stata prospettata per la prima volta in cassazione ed era perciò inammissibile. Era comunque infondata: non risultava provata una preventiva autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per l’attività di investimento finanziario; inoltre, l’offerta fuori sede in Italia richiedeva il rispetto della disciplina italiana, l’iscrizione nell’apposito albo e i requisiti professionali e di onorabilità previsti dal Regolamento Consob.
La radiazione dall’albo aveva carattere decisivo. L’art. 21 TUF impone di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità dei mercati: l’investitore deve conoscere la condizione professionale dell’interlocutore prima di affidargli risorse. Nel caso esaminato, il silenzio si inseriva inoltre in una condotta attiva fatta di prospettive irrealistiche e pretesti utilizzati per rinviare il disinvestimento.
La Corte ha ricordato che, nei contratti a esecuzione prolungata, gli artifici possono essere posti in essere anche dopo la stipulazione per ottenere prestazioni non dovute o mantenere l’inganno. Quanto alla prescrizione, l’abusivismo finanziario può essere un reato eventualmente abituale: quando le condotte sono ripetute, la consumazione coincide con l’ultimo atto e si applica la disciplina vigente in quel momento. Poiché la sequenza era proseguita fino al 19 luglio 2017, il termine non era maturato.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Rilevanza pratica
La decisione è importante per le offerte transfrontaliere e per i servizi presentati come provenienti da società estere. La sede straniera dell’impresa o il richiamo al passaporto europeo non dispensano dalla verifica delle autorizzazioni effettive, delle notifiche necessarie e dell’iscrizione richiesta per operare in Italia.
Gli investitori devono controllare non soltanto l’esistenza della società, ma anche il nominativo dell’intermediario, la sua iscrizione attuale all’albo e l’esatto servizio per cui è autorizzato. Ricevere denaro, concordare direttamente le operazioni e seguire la gestione del rapporto sono indici di attività sostanziale, non semplici informazioni accessorie.
Per gli operatori, la trasparenza sulla propria posizione professionale è un obbligo centrale: tacere una radiazione o la mancanza di abilitazione può rilevare sia ai fini dell’abusivismo finanziario sia come componente del raggiro. Sul piano processuale, la natura eventualmente abituale del reato comporta che la prescrizione decorra dalla cessazione dell’intera sequenza, non dai singoli episodi iniziali.
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