Socio indiretto: responsabilità per debiti della società estinta (Cass. civ. n. 6266/2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società non impedisce al Fisco di accertare successivamente, entro i termini di decadenza, debiti tributari riferibili al periodo anteriore all’estinzione. Il socio di secondo livello di una società a ristretta base può rispondere dei debiti tributari della società estinta nei limiti degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti, quando la società intermedia costituisca, sulla base delle circostanze concrete, un mero schermo rispetto ai soci persone fisiche. La struttura societaria interposta non neutralizza la presunzione quando il beneficiario finale degli utili extracontabili sia individuabile in base a criteri sostanziali.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società, successivamente cancellata dal registro delle imprese, la mancata tassazione di una sopravvenienza attiva derivante da una complessa operazione realizzata nell’ambito di un accordo con il ceto bancario. Secondo l’Ufficio, attraverso una serie coordinata di cessioni di crediti, acquisti e rivendite di partecipazioni e successive rinunce ai crediti era stato evitato l’assoggettamento a tassazione di una sopravvenienza pari a Euro 55.512.137,00.
Dopo avere notificato l’accertamento alla società già cancellata, l’Ufficio aveva emesso un distinto atto nei confronti di una persona fisica che deteneva il 2% di una società estera, a sua volta titolare del 95% della società estinta. L’Amministrazione ne affermava la responsabilità quale socia di secondo livello. I giudici tributari avevano escluso la pretesa, ritenendo necessario che il debito della società fosse già stato accertato prima della cancellazione e reputando insufficientemente motivato l’atto rivolto alla socia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto che l’estinzione della società impedisca l’accertamento di obbligazioni tributarie riferite alla sua precedente attività. La cancellazione determina un fenomeno successorio nei rapporti non definiti. Il Fisco può quindi accertare anche successivamente all’estinzione maggiori imposte riferibili alla società e farne valere le conseguenze nei confronti dei soggetti indicati dagli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, purché rispetti i termini decadenziali.
La Corte distingue poi la responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. da quella prevista dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973. Quest’ultima riguarda il socio che abbia ricevuto denaro o beni sociali negli ultimi due periodi d’imposta precedenti la liquidazione oppure durante la liquidazione. La responsabilità opera nei limiti del valore ricevuto e richiede un autonomo atto motivato nei confronti del socio.
Quando vengono contestati ricavi occulti di una società a ristretta base partecipativa, tuttavia, il limite collegato al perceptum deve essere coordinato con la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. L’assenza di una risultanza nel bilancio finale non è decisiva proprio perché si discute di utili che, per definizione, non risultano dalla contabilità. Gli utili extracontabili presuntivamente percepiti possono quindi determinare il limite quantitativo della responsabilità del socio.
La Corte estende tale impostazione al socio di secondo livello. La presunzione di distribuzione degli utili di una società a ristretta base non viene necessariamente arrestata dalla presenza di una società intermedia. Occorre verificare in concreto se questa costituisca un effettivo centro autonomo di interessi oppure un mero schermo rispetto alle persone fisiche che ne sono socie. Assume rilievo la sostanza economica dell’assetto partecipativo, non il solo dato formale della partecipazione indiretta.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto valutare la struttura delle partecipazioni, la ristrettezza delle compagini, la coincidenza tra i soci, la tempistica di costituzione delle società coinvolte, la finalità dell’operazione e i rapporti tra i partecipanti. Solo all’esito di tale verifica potrà stabilire se la socia di secondo livello debba rispondere, nei limiti degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti, dei debiti tributari rimasti insoluti della società estinta.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.