Inammissibile il ricorso che ripropone le tesi dell’appello senza confrontarsi con la sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 6463 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale il ricorrente si limiti a riproporre la tesi difensiva già svolta e motivatamente disattesa dal giudice dell’appello, senza confrontarsi con le ragioni offerte da quest’ultimo, risolvendosi il motivo nella mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. In tema di formulazione dell’appello, l’art. 342 cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Il Fatto
Un gruppo di investitori aveva convenuto in giudizio una banca italiana e alcune società del gruppo Morgan Stanley, chiedendo la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni emesse da una società di telefonia americana, poi andate in default, e il risarcimento dei danni. Gli attori avevano lamentato la responsabilità extracontrattuale delle società convenute per aver agevolato la vendita dei titoli, inducendo i risparmiatori ad acquistarli.
Il Tribunale aveva dichiarato la nullità degli atti introduttivi per l’assoluta indeterminatezza dei fatti, genericamente ascritti a un indistinto “Gruppo Morgan Stanley”. La Corte d’appello di Bologna, investita del gravame, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, rilevando che gli appellanti non avevano censurato le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione, limitandosi a richiamare precedenti sentenze di merito favorevoli e a far leva su elementi fattuali non allegati in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui era proposto nei confronti di due società del gruppo non evocate nel giudizio di appello, essendosi nei loro confronti formato il giudicato.
Quanto all’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per l’asserita specificità dei motivi di appello, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con gli argomenti aggiunti dalla corte territoriale a fondamento della valutazione di inammissibilità del gravame, concernenti, in particolare, la novità di alcuni profili di censura e la mancata indicazione della condotta specificamente imputabile alle società convenute.
La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive già svolte in appello e motivatamente disattese, senza considerare le ragioni offerte dal giudice di merito, risolvendosi il motivo nella mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata. Tale condotta integra l’ipotesi di inammissibilità prevista dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come già affermato da Cass. n. 22478/2018.
La decisione si è inoltre conformata ai principi dettati in tema di formulazione dell’appello, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite (nn. 27199/2017, 13535/2018, 40560/2021) e la successiva giurisprudenza (Cass. n. 7264/2022), secondo cui l’art. 342 cod. proc. civ. esige, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice.
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Nota della Redazione
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