Liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3569 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel processo amministrativo il compenso del difensore è liquidato dall’autorità giudiziaria nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale profuso. L’importo così determinato deve essere dimezzato ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che opera come una riduzione forfettaria obbligatoria del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva revocato il nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato nei confronti del ricorrente. Il difensore della parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, aveva proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento prefettizio. Il giudizio si era concluso con sentenza di rigetto, con compensazione delle spese di lite. A seguito dell’esito sfavorevole, il difensore aveva avanzato istanza di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata nello svolgimento del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale. La norma, inserita nel quadro normativo del patrocinio a spese dello Stato, attribuisce al giudice il potere di determinare il compenso secondo criteri equitativi, ancorati però ai parametri tariffari professionali.
Il Collegio ha poi fatto applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, ai sensi del quale, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, nonché dei risultati conseguiti e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La disposizione consente al giudice di discostarsi dai valori medi delle tabelle allegate, con aumenti fino al 50 per cento o diminuzioni comunque non eccedenti il 50 per cento.
Il Tribunale ha quindi richiamato l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dispone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori. Tale disposizione ha natura speciale e si applica in aggiunta ai criteri generali di liquidazione, operando come riduzione forfettaria del compenso determinato secondo i parametri tariffari.
Nella specie, il Collegio ha ritenuto congrua la determinazione in euro 1.000,00 della somma spettante al difensore a titolo di onorari, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA. A sostegno di tale valutazione ha valorizzato la natura della controversia, l’impegno professionale profuso e la circostanza che si trattava di un ricorso del tutto analogo ad altri proposti.
Il Tribunale ha infine disposto la liquidazione in favore del difensore della somma così determinata per onorari relativi al grado di giudizio, oltre accessori di legge, con obbligo di oscuramento delle generalità delle parti.
Nota della Redazione
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