Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 445 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nei termini assegnati. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio di bilancio dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega, perché provveda su richiesta della parte interessata. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Un’istituzione scolastica aveva stipulato con un’insegnante una successione di contratti a tempo determinato protrattasi oltre il limite dei trentasei mesi. Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 80 del 12.02.2025, ha accertato l’abuso e condannato l’Amministrazione al risarcimento, liquidato in un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con successiva sentenza n. 116 del 05.03.2025 lo stesso Tribunale ha riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata in € 8.843,11 oltre interessi.
Entrambi i titoli sono passati in giudicato. Decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, la creditrice ha proposto ricorsi per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita su due ricorsi senza dedurre sul merito.
La Motivazione della Corte
Due ricorsi avevano ad oggetto l’ottemperanza dello stesso titolo giudiziale: la ricorrente stessa lo ha riconosciuto con atto depositato nel ricorso n. 2527 del 2025. Il Collegio ha quindi disposto la riunione dei tre giudizi per la loro stretta connessione oggettiva e soggettiva e li ha esaminati congiuntamente.
Nel merito, dagli atti di causa non risulta che i titoli siano stati eseguiti. Da qui l’ordine rivolto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario. Il termine è fissato in via amministrativa e decorre dalla comunicazione della decisione, non dalla notifica dei titoli azionati.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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