Cessazione della materia del contendere per accordo satisfattivo tra parti (TAR Puglia n. 38 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta da una successiva attività amministrativa o da un accordo tra le parti, tale da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. quando la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse legittimo azionato. La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando sussistano giusti motivi, anche su richiesta concorde delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di infrastrutture di telecomunicazione, aveva presentato al Comune istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di telefonia multigestore su un terreno agricolo. L’amministrazione comunale aveva dapprima comunicato il preavviso di diniego e successivamente, con provvedimento del novembre 2022, aveva annullato d’ufficio l’autocertificazione di avvenuta autorizzazione presentata dalla società, richiamando un precedente diniego e la non conformità del progetto al regolamento locale sugli impianti di telefonia.
Avverso tali atti la società aveva proposto ricorso, deducendo violazione dei principi del giusto procedimento, carenza motivazionale e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Nel corso del giudizio, caratterizzato da plurimi rinvii disposti per consentire lo sviluppo di trattative tra le parti, l’ente locale aveva manifestato l’intenzione di aderire alla richiesta della società, demandando agli uffici l’approvazione dello schema di convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata il 16 dicembre 2025, i difensori delle parti avevano rappresentato il raggiungimento di un accordo che aveva consentito la realizzazione dell’impianto nei siti del Comune, con stipula e sottoscrizione del relativo contratto, e avevano chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Richiamando il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il Tribunale ha precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, quando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, accogliendo la richiesta concorde delle parti. Quanto alle spese processuali, ne è stata disposta l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della natura dell’esito del giudizio e della richiesta formulata dai difensori.
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Nota della Redazione
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