L’opposizione al decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato appartiene al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2930 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal giudice amministrativo nell’ambito di un procedimento svoltosi dinanzi a esso, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’istanza con cui il difensore contesta la mancata liquidazione di una parte delle somme richieste con la precedente istanza deve qualificarsi come opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011. Il giudice amministrativo, dichiarato il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il difensore di un lavoratore straniero, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio promosso avverso il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, aveva depositato una prima istanza di liquidazione dei compensi, allegando una nota spese comprensiva delle attività svolte dinanzi al TAR e della fase cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

Con decreto collegiale, la Sezione aveva liquidato una somma limitata alle sole attività svolte dinanzi al TAR. Il difensore aveva quindi proposto una nuova istanza, lamentando che il Tribunale non avesse liquidato anche la fase cautelare dinanzi al Consiglio di Stato e chiedendo la liquidazione della somma relativa a tale fase.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato la seconda istanza come opposizione al decreto di liquidazione, poiché diretta a contestare la mancata liquidazione di parte delle somme già richieste con la precedente domanda. La qualificazione dell’atto assume rilievo decisivo ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26907 del 2016, il Collegio ha rilevato che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato emesso in un procedimento svoltosi dinanzi al giudice amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio ha inoltre richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2024, che ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario anche sull’opposizione proposta dai verificatori ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, consolidando il quadro giurisprudenziale sulla natura dell’opposizione come fase processuale dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Alla luce di tali principi, la Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’istanza, precisando che la domanda potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 11 cod. proc. amm. per la riproposizione della domanda a seguito della declinatoria di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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