Liquidazione compenso ridotto della metà per difensore antistatario nel giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 856 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, che non abbia provveduto al recupero delle somme anticipate nei confronti della controparte soccombente, è liquidato dall’autorità giudiziaria osservando i valori medi delle tariffe professionali e non può superare detti valori, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti assunti. Ai sensi dell’art. 130, d.p.r. n. 115/2002, l’importo spettante è ridotto della metà. Nella determinazione del compenso, il giudice valuta le caratteristiche dell’attività prestata, la complessità dell’affare trattato e il risultato conseguito, potendo ridurre ulteriormente l’importo in applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, in relazione alla natura della causa.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia in ordine alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale. Il ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio con decreto della commissione, era stato rappresentato e difeso da un avvocato che, dopo la definizione del giudizio con sentenza favorevole, aveva avanzato istanza per l’emissione del decreto di pagamento degli onorari e delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del compenso, verificando che la pretesa del ricorrente non poteva ritenersi manifestamente infondata e che il difensore aveva integrato la documentazione richiesta con la copia della sentenza che aveva definito il giudizio.

Richiamato l’art. 82, comma 1, d.p.r. n. 115/2002, il Tribunale ha ricordato che l’onorario e le spese sono liquidati osservando la tariffa professionale, senza superare i valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. Il Collegio ha quindi applicato l’art. 130, d.p.r. n. 115/2002, disponendo la riduzione della metà dell’importo dovuto al difensore, in considerazione della mancata attività di recupero delle spese anticipate nei confronti della parte soccombente.

In applicazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, il Tribunale ha ritenuto di valutare le caratteristiche dell’attività prestata, la natura della causa e il risultato conseguito, stabilendo un compenso base pari al valore di liquidazione del terzo scaglione di riferimento per le controversie di valore indeterminabile. Su tale importo è stata applicata un’ulteriore riduzione del 50% in ragione della natura e delle caratteristiche della causa trattata. La liquidazione finale, comprensiva della riduzione ai sensi dell’art. 130, ha determinato l’importo di € 1.192,55, oltre IVA e CPA, di cui € 1.037,00 per compensi professionali e € 155,55 per spese forfettarie. Il decreto è stato infine adottato con l’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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