Sanatoria edilizia e parere paesaggistico vincolante della Soprintendenza (TAR Toscana n. 687 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 è vincolante e non consente all’amministrazione comunale di procedere a una nuova e difforme valutazione. Una volta intervenuto il parere dell’organo statale, il Comune non può discostarsene né fondare su di esso un diniego di sanatoria. La verifica della doppia conformità urbanistica ed edilizia va compiuta con riferimento alle prescrizioni vigenti all’epoca di realizzazione dell’opera e a quelle operanti al momento della domanda. Nel giudizio sul diniego del permesso in sanatoria, il contrasto con le prescrizioni sulle altezze minime dei locali residenziali integra autonoma e sufficiente ragione di rigetto, anche a prescindere dalle censure in materia paesaggistica.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un complesso immobiliare in zona soggetta a vincolo paesaggistico e ha presentato richiesta di permesso a costruire in sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica per alcuni interventi realizzati senza titolo: un manufatto in muratura a ricovero automezzi, alcune tettoie in lamiera, una tettoia in legno con funzione di schermatura dei posti auto e un fabbricato ristrutturato con cambio di destinazione a civile abitazione.

La commissione comunale del paesaggio aveva inizialmente espresso parere favorevole e la Soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole di compatibilità. Ciononostante il Comune ha adottato il diniego della sanatoria con contestuale ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure relative all’immobile a destinazione residenziale, ritenute infondate. Le questioni sull’aumento di superficie utile lorda e sui requisiti aero-illuminanti sono state superate dallo stesso Comune in corso di causa. Residua il contrasto con le altezze minime imposte dall’art. 134 quater del regolamento edilizio. Il locale soppalco, unico e senza separazioni, va considerato unitariamente: la sua altezza media e quella minima risultano inferiori ai valori prescritti, anche applicando la tolleranza del 6% introdotta dal d.l. n. 69/2024. Anche il locale sottostante non rispetta il rapporto superficiario richiesto, poiché la superficie con altezza regolare costituisce meno del 50% del totale.

Queste considerazioni bastano a ritenere legittimo il diniego quanto all’immobile residenziale, a prescindere dalle questioni paesaggistiche, trattandosi di provvedimento plurimotivato, come confermato dal precedente del Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668.

La Corte accoglie invece le censure relative alla tettoia in legno per la schermatura dei posti auto. Il Comune riteneva non dimostrata la conformità alle prescrizioni vigenti all’epoca di realizzazione (1999); il Collegio osserva che la norma che consente la schermatura dei posti auto era già presente nel regolamento edilizio del 1999 ed è rimasta pressoché immutata in quello del 2008, vigente al momento della domanda. La doppia conformità è dunque comprovata.

Inoltre, il parere paesaggistico negativo reso dalla commissione comunale in data 16 novembre 2011 è illegittimo, perché formulato senza contraddittorio e solo dopo che la Soprintendenza si era espressa favorevolmente in via vincolante ai sensi degli artt. 146, comma 5, e 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, in conformità al primo parere della stessa commissione.

Sono fondate anche le censure sul manufatto in muratura, la cui realizzazione anteriore al 1967 è stata accertata dal Comune stesso. Le doglianze sulle tettoie in lamiera sono invece improcedibili per intervenuta rimozione spontanea. Il ricorso è accolto nei limiti indicati e le spese sono compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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