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Liquidazione controllata negata: il decreto d’appello che respinge il reclamo non è ricorribile in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 3535 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 50 CCII, applicabile in forza del rinvio contenuto nel successivo art. 270, comma 5, CCII, non é ricorribile per cassazione il decreto della corte d’appello che respinge il reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata. (Rv. 677601-01)

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata aveva chiesto al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di accedere alla procedura di liquidazione controllata, lo strumento riservato ai debitori sovraindebitati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda con decreto.

La società aveva proposto reclamo alla Corte d’appello di Roma, che lo aveva respinto. Contro il decreto della Corte d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, destinataria della notifica, non si è costituita. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è l’art. 270, comma 5, CCII, secondo cui alla liquidazione controllata, in quanto strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si applicano «in quanto compatibili» le disposizioni del titolo III del Codice, dedicato alla liquidazione giudiziale. Tra queste viene in rilievo anzitutto l’art. 50 CCII, che regola il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il reclamo contro di esso.

La disciplina dell’art. 50 è, secondo la Corte, senz’altro compatibile con quella della liquidazione controllata, che si limita a regolare l’apertura della procedura (art. 270) senza dettare una norma propria sul rigetto. L’art. 50 prevede che il tribunale, se respinge la domanda di apertura, provvede con decreto motivato; che il ricorrente può proporre reclamo alla corte d’appello; e che il decreto della corte d’appello che respinge il reclamo «non è ricorribile per cassazione». Applicata alla liquidazione controllata attraverso il rinvio dell’art. 270, comma 5, la regola chiude la strada al ricorso di legittimità contro il decreto che conferma il diniego di apertura. La Corte segnala il precedente in termini Cass. n. 1473/2026, richiamato dalla massima ufficiale.

L’inammissibilità del ricorso assorbe la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 10107/2021; Cass. n. 14840/2024) hanno chiarito che, quando il ricorso è inammissibile, la questione interpretativa difetta di rilevanza: il giudice dell’Unione può rifiutarsi di statuire se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o con l’oggetto del giudizio principale, e ciò accade appunto quando il giudizio non può proseguire nel merito.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è disposto per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimata. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. Sul piano pratico, il debitore cui viene negata la liquidazione controllata dispone quindi di un solo grado di controllo, il reclamo alla corte d’appello, senza possibilità di ulteriore impugnazione davanti alla Corte di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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