Docenti di ruolo: il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie non vale per la ricostruzione di carriera (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4033 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale di queste ultime rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, posto che la l. n. 62 del 2000, nel superare il previgente regime – fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta – non ha determinato l’estensione alla scuola paritaria di tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, né ciò si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE con sentenza del 4 settembre 2025, in causa C-543/23. (Rv. 678000-01)
Il Fatto
Otto docenti a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 98, l. n. 107/2015, avevano chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. Il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda.
La Corte d’appello di L’Aquila aveva riformato la decisione: poiché la l. n. 62/2000 include nel sistema nazionale di istruzione, accanto alle scuole statali, anche le scuole paritarie private e degli enti locali, che svolgono un analogo servizio pubblico, tale parificazione escludeva un trattamento diverso e imponeva il riconoscimento dell’anzianità pregressa a fini giuridici, previdenziali ed economici.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e della l. n. 62/2000: il servizio nelle paritarie vale per l’accesso ai ruoli, ma il Testo unico ammette la ricostruzione di carriera solo per il servizio nelle scuole pareggiate, non equiparabili alle paritarie. I docenti non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il motivo, richiamando l’orientamento consolidato (Cass. nn. 7583/2022, 32576/2023, 6514/2024 e 10460/2024): lo status giuridico del personale delle scuole paritarie non è omogeneo a quello della scuola statale e delle scuole pareggiate, e in assenza di una norma che consenta il riconoscimento la differenza di trattamento del servizio pre-ruolo è giustificata. La l. n. 62/2000 ha garantito agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti a quello statale.
Per il pareggiamento l’art. 356 del Testo unico richiedeva cattedre uguali a quelle statali, personale reclutato per pubblico concorso secondo norme regolamentari e trattamento economico iniziale pari a quello statale: condizioni che giustificavano la rilevanza del servizio pre-ruolo ex art. 485. Per le paritarie la l. n. 62/2000 esige solo docenti abilitati e contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi «di settore», senza vincoli sul reclutamento né assimilazione al comparto scuola. L’art. 1-bis d.l. n. 250/2005 ha poi indicato espressamente le norme del Testo unico estese alle paritarie, senza includere l’art. 485.
Nessun contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro: gli elementi differenziali, riconosciuti anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180/2021, escludono la comparabilità, che ai sensi della clausola 3 richiede un lavoratore a tempo indeterminato dello stesso stabilimento con mansioni identiche o simili; qui i rapporti sono svolti con datori di lavoro diversi e soggetti a disciplina diversa. La Corte di giustizia, con la sentenza del 4 settembre 2025 in causa C-543/23, ha confermato che la clausola 4 non osta a una normativa nazionale che non computa i periodi svolti in istituzioni scolastiche non statali, pur equiparate, ai fini di anzianità e retribuzione.
Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta le domande dei docenti. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate per la complessità della questione e per il recente intervento della Corte di giustizia.
Nota della Redazione
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