La revocatoria postuma è inammissibile se l’accipiens è già in procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 2228 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento o di stato d’insolvenza del terzo acquirente o del creditore accipiens, successiva all’atto di alienazione o al pagamento ma anteriore alla proposizione dell’azione, rende inammissibile (o improseguibile) l’azione di revoca ordinaria o fallimentare proposta in sede ordinaria dal creditore o dalla procedura del solvens. L’azione di revoca, avendo natura costitutiva, non può incidere sull’integrità dell’asse concorsuale cristallizzato con la sentenza dichiarativa. Il creditore o la procedura del solvens resta tuttavia tutelato dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo della procedura dell’accipiens per il valore del bene o per la somma di denaro oggetto dell’atto astrattamente revocabile. L’accertamento di tale credito, previa delibazione della pregiudiziale costitutiva, è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, con declaratoria d’ufficio dell’inammissibilità in ogni stato e grado.
Il Fatto
La società in amministrazione straordinaria, dichiarata tale nel 2012, aveva agito in revocatoria fallimentare ex art. 49 d.lgs. n. 270/1999 e art. 67, comma 2, l.fall. contro un’altra società, già assoggettata ad amministrazione straordinaria al momento della proposizione della domanda. Oggetto dell’azione erano taluni pagamenti eseguiti nel 2010, in epoca anteriore alla dichiarazione di insolvenza del solvens.
Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione della società convenuta, l’aveva riformata rigettandola. La società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sulla revocatoria fallimentare e su presunzioni, lamentando che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso la scientia decoctionis dell’accipiens.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur non seguendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ne ha comunque confermato l’esito, cassando però senza rinvio. Ha rilevato che l’azione di revoca, ove accolta, sottrarrebbe il bene o la somma alla garanzia collettiva dei creditori dell’accipiens, sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la dichiarazione del suo stato d’insolvenza, in violazione dei principi di cristallizzazione del patrimonio concorsuale desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall.
La domanda di revoca non ha ad oggetto il bene in sé ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale: il bene rileva solo per il suo valore. La dichiarazione di insolvenza del terzo acquirente o dell’accipiens, se impedisce l’azione costitutiva di revoca, non preclude però un’azione restitutoria per equivalente nelle forme del giudizio di verificazione dello stato passivo.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento, citando Sezioni Unite n. 12476 del 2020, Cass. n. 40745 del 2021 e Cass. n. 34391 del 2022, per affermare che i creditori del solvens possono insinuarsi al passivo della procedura dell’accipiens per il controvalore del bene o della somma oggetto dell’atto astrattamente revocabile.
La Corte ha precisato che l’accertamento di tale credito, previa delibazione della pregiudiziale costitutiva, è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, sicché l’azione proposta in sede ordinaria è inammissibile e tale inammissibilità deve essere dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado, ivi compreso il giudizio di legittimità, come già affermato da Cass. n. 11021 del 2023.
La Corte, pertanto, ha dichiarato che la domanda della società ricorrente non poteva essere proposta né il processo poteva proseguire, cassando la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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