Liquidazione del gratuito patrocinio al dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Sardegna n. 365 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio è rimessa all’autorità giudiziaria, che determina l’onorario e le spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. A tale somma si applica il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 per il processo amministrativo. La valutazione di congruità non richiede che la pretesa del ricorrente sia accolta: è sufficiente che non risulti manifestamente infondata.
Il Fatto
Il difensore di un ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della competente commissione, aveva assistito la parte nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sardegna contro un provvedimento di revoca di un sostegno economico concesso per la misura 6.1. Il giudizio si era concluso con sentenza di questa Sezione che aveva definito nel merito la controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza di liquidazione presentata dal difensore per onorari e spese del grado, richiamando l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che attribuisce all’autorità giudiziaria il compito di liquidare il compenso nei limiti dei valori medi tariffari, valutando l’impegno professionale effettivamente richiesto dalla causa.
Ha poi applicato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che per il processo amministrativo impone di dimezzare i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La riduzione non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma costituisce un criterio legale obbligatorio di calcolo dell’importo dovuto.
Quanto alla fondatezza della domanda, il Collegio ha osservato che la pretesa del ricorrente non poteva considerarsi manifestamente infondata, elemento che assume rilievo ai fini della legittimazione alla liquidazione, senza che occorra verificare l’esito favorevole della causa.
In base alla natura della controversia e all’impegno professionale prestato, ha ritenuto congrua la somma complessiva di euro 2.500,00 per onorari, diritti e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. di legge, disponendo la comunicazione del decreto alla parte istante.
Nota della Redazione
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