Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente con commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 663 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente precario il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. quando l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dall’istante e provvede entro i successivi 60 giorni. Non si giustifica la condanna a astreinte quando la procedura di ottemperanza predisposta sia stringente e celere. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Un docente con contratti a termine ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo previsto per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Formatosi il giudicato su quella decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, lamentando la mancata esecuzione delle statuizioni e chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese del nuovo giudizio e a ulteriori somme per ogni giorno di inadempimento. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza in copia conforme e prima della sua proposizione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, sicché il ricorso è ammissibile. Sulla decisione da eseguire si è formato il giudicato, come attestato in atti.
Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR richiama il proprio precedente, la sentenza n. 117 del 2024, nonché i numerosi conformi ulteriori precedenti, le cui motivazioni sono espressamente richiamate. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, che va pertanto eseguito.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso adottando le misure dell’art. 114 cod. proc. amm. Dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni, direttamente o tramite funzionario delegato. All’attività demandata non è dovuto alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali del commissario.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo. Il Ministero deve inoltre rimborsare alla parte ricorrente, al passaggio in giudicato, il contributo unificato versato, ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Le spese e il rimborso sono distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Collegio esclude infine la condanna a ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in conformità ai propri precedenti, attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la sentenza.
Nota della Redazione
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