Ottemperanza in materia di Carta docente: il TAR nomina commissario ad acta senza compenso (TAR Sardegna n. 358 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ove non eseguita spontaneamente, può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. In tale sede, accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento, assegnando un termine perentorio. L’attività commissariale, quando affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023. La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Tuttavia, il Ministero non aveva dato esecuzione al pagamento del capitale, limitandosi a liquidare le sole spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione avesse parzialmente ottemperato al giudicato, versando le spese legali ma omettendo il pagamento della somma capitale. La dichiarazione della difesa erariale di aver sollecitato l’esecuzione integrale non è stata ritenuta sufficiente a garantire una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
Di conseguenza, il ricorso per ottemperanza è stato accolto, disponendosi la nomina di un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio.
Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’adempimento. Il Collegio ha precisato che, vertendosi in ipotesi di funzioni commissariali affidate a un pubblico dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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