Tosap dovuta dal concessionario autostradale per l’occupazione del suolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 15201 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Tosap trova applicazione anche nell’ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario della realizzazione e gestione dell’opera pubblica. L’art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale e ricomprende, quindi, anche quelle che trovano fondamento nella legge. Non spetta l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati. Il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi anche soprastanti il suolo, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, rilevando il fatto oggettivo dell’occupazione indipendentemente dall’esistenza di una concessione o autorizzazione.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di riscossione di un Comune notificava avvisi di accertamento per la Tosap relativa agli anni d’imposta 2013/2018, liquidando in via complessiva la somma asseritamente dovuta dalla concessionaria autostradale in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante il suolo comunale tramite cavalcavia autostradale.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della concessionaria del servizio di riscossione, ritenendo insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della tassa e comunque applicabile l’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. n. 507/1993, per difetto di piena autonomia della società autostradale rispetto agli obblighi imposti dal concedente. La concessionaria del servizio di riscossione proponeva ricorso per cassazione, formulando sei motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi all’asserita omessa pronuncia e al vizio di motivazione, respingendoli. Ricorda che l’omessa pronuncia postula l’integrale omissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, non configurandosi quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa. La motivazione apparente, invece, ricorre quando le argomentazioni sono inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non attingendo il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso di specie la sentenza impugnata si era pronunciata sulla disciplina Tosap con motivazione ampia e non contraddittoria.

Il ricorso è invece accolto sul terzo e sul quinto motivo, relativi all’applicazione della tassa alla concessionaria. La Corte richiama l’art. 38 d.lgs. n. 507/1993, che assoggetta alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, e quelle di spazi soprastanti il suolo pubblico, e l’art. 39, che individua il soggetto passivo nel titolare della concessione o, in mancanza, nell’occupante di fatto.

Sul presupposto oggettivo la Corte richiama Sezioni Unite n. 8628 del 2020, secondo cui la tassa colpisce ogni occupazione che determini limitazione o sottrazione all’uso collettivo del suolo o dello spazio sovrastante, nell’interesse proprio del singolo. L’attraversamento del suolo comunale da parte di un viadotto autostradale è assoggettato a Tosap in virtù dell’art. 38, comma 2, impedendo una diversa utilizzazione dello spazio.

Quanto all’esenzione, la Corte ribadisce che l’art. 49, comma 1, lett. a) postula che l’occupazione sia ascrivibile direttamente al soggetto esente. La società concessionaria esegue la costruzione e la gestione economica dell’opera, a nulla rilevando che questa sia di proprietà dello Stato e che la gestione vi ritorni al termine della concessione. Le norme tributarie che prevedono esenzioni sono di stretta interpretazione. La società non può essere configurata come mera longa manus dell’ente concedente, traendo dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente l’opera. Irrilevante è la titolarità statale del tratto autostradale, contando la sottrazione dello spazio sovrastante il suolo comunale.

La Corte aggiunge che l’assenza di poteri di rimozione in capo al Comune non esclude il diritto di esazione, semmai lo conferma in ragione della perdurante occupazione. Le leggi di settore richiamate sono anteriori al d.lgs. n. 507/1993, che ha sottoposto a imposizione l’occupazione delle strade comunali e provinciali. La costruzione della rete autostradale non ha comportato il trasferimento della proprietà delle strade allo Stato. Sui profili di diritto unionale, la Corte esclude incertezze che impongano il rinvio pregiudiziale, richiamando gli artt. 345 e 106 TFUE. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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