Licenziamento orale e prova della volontà datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1336 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che impugni il licenziamento orale allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione. Tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni, con valutazione unitaria degli elementi istruttori, purché il giudice di merito proceda a un esame particolarmente rigoroso del materiale probatorio. Non si configura violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice accerti in fatto l’intimazione del licenziamento, senza invertire l’onere della prova. È inammissibile, in Cassazione, il motivo che, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, solleciti una rilettura delle fonti di prova testimoniali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il reclamo proposto dal lavoratore, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di cuoco pizzaiolo e dichiarando inefficace il licenziamento orale intimatogli nel novembre 2012. I titolari della ditta sono stati condannati alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori e spese, con detrazione della somma percepita aliunde.
Avverso tale sentenza i datori di lavoro hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per omesso esame di un fatto decisivo, il secondo per violazione delle regole sull’onere della prova in materia di licenziamento orale. Il lavoratore è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. I ricorrenti non deducono un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma chiedono una rilettura delle fonti di prova testimoniali, materialmente allegate al ricorso. La Corte di cassazione non è abilitata a compiere tale valutazione. La Corte territoriale, del resto, non si è sottratta all’indagine sull’onere della prova: ha esaminato specificamente le testimonianze, rilevando che il lavoratore era presente tutti i giorni nella pizzeria con mansioni di cuoco, inserito nell’organizzazione aziendale ed eterodiretto. L’accertamento è conforme ai principi di legittimità richiamati (Cass. nn. 16013/2022, 9251/2010, 23846/2017).
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata. Nel caso di specie la Corte d’appello non ha deciso sulla scorta di tale regola, ma ha accertato in fatto l’intimazione del licenziamento da parte del datore, senza invertire alcun onere della prova.
La Corte territoriale ha ritenuto provata l’intimazione del licenziamento orale attraverso elementi convergenti: la prova dell’estromissione dal rapporto, riferita dal lavoratore e confermata da un teste, e la deposizione di un secondo teste secondo cui il rapporto è cessato alla fine di novembre 2012 per motivi economici, avendo egli preso il posto del lavoratore. Essendosi certamente interrotto il rapporto in mancanza di un licenziamento scritto, e avendo la controparte persino negato l’esistenza del rapporto, tali elementi possono essere valutati unitariamente come idonei elementi presuntivi della fattispecie allegata, nel rispetto dell’esigenza di una valutazione particolarmente rigorosa del materiale probatorio.
La pronuncia risulta conforme all’orientamento richiamato in ricorso (Cass. n. 3822/2019), secondo cui il lavoratore ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, anche manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la mera cessazione della prestazione; ove perduri l’incertezza probatoria, la domanda va respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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