Rinuncia al ricorso per accordo sindacale ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19533 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso in cassazione, depositata per essere la controversia stata conciliata, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza che il Collegio debba esaminare i motivi del ricorso. L’estinzione non integra alcuno degli esiti di rigetto o inammissibilità cui l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 subordina il raddoppio del contributo unificato. Il giudice, pertanto, non può condannare la parte ricorrente al versamento dell’ulteriore importo. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione.
Il Fatto
La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 726/2019 della Corte d’Appello di Salerno, che, in riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori, della somma di euro 260,00, oltre accessori, a titolo di elemento perequativo di cui all’art. 13 CCNL di categoria.
Gli intimati non svolgevano attività difensiva. Nelle more del giudizio di legittimità, la società depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, essendo stata la controversia conciliata con un accordo sindacale del 9 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla dichiarazione di rinuncia intervenuta prima della decisione. Verificata la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ., il Collegio dichiara l’estinzione del processo, senza esaminare i due motivi di ricorso originariamente formulati e ormai superati dall’accordo conciliativo.
Sulla regolamentazione delle spese la Corte non dispone alcunché, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La scelta del silenzio è coerente con la struttura dell’estinzione per rinuncia e con la posizione processuale delle parti resistenti, rimaste inerti.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude i presupposti per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio, perché l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 collega quel particolare onere ai soli esiti di rigetto o di inammissibilità. L’estinzione del processo non è riconducibile a nessuno dei due esiti.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cass. n. 3688/2016 e Cass. n. 23175/15. La declaratoria di estinzione resta, dunque, priva dell’effetto sanzionatorio economico che l’ordinamento riserva all’esito sfavorevole del giudizio di legittimità.
La conclusione è lineare: la rinuncia travolge il processo, ma non produce gli effetti propri del rigetto o dell’inammissibilità. Ne deriva la declaratoria di estinzione e la decisione di nulla statuire sulle spese.
Nota della Redazione
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