Onere della prova nel licenziamento disciplinare per uso indebito banca ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6525 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel licenziamento disciplinare l’onere di provare l’inadempimento addebitato grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, legge n. 604/1966 e dell’art. 2697 cod. civ., ma non integra inversione dell’onere probatorio la censura che investa la valutazione delle prove, anziché l’attribuzione dell’onere a un soggetto diverso da quello onerato secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. attiene all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, non alla valutazione delle risultanze istruttorie, cosicché la doglianza che si traduce in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore per l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dalla banca il 5.4.2018. L’addebito consisteva nell’avere giustificato fittiziamente assenze pari a circa otto giornate nell’anno 2017, beneficiando della retribuzione in danno del patrimonio aziendale; il lavoratore, nell’anno 2016, era già stato attinto da sanzione disciplinare conservativa per i medesimi fatti.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., lamentando la violazione dell’art. 5, legge n. 604/1966, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 106 CCNL ABI del 31 marzo 2015, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato definito ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con instaurazione del procedimento in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. Rileva che tale doglianza può trovare ingresso soltanto ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non già quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020).

La Corte esclude che nella sentenza impugnata sia ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, collocato correttamente in capo al datore di lavoro ex art. 5, legge n. 604/1966. Il giudice di merito ha infatti ritenuto provato l’addebito contestato — uso indebito della “banca delle ore” per una ragguardevole entità di assenze e per un periodo prolungato, nonostante la recidiva — sulla base della confessione stragiudiziale rilasciata dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare.

Quanto ai fatti allegati dal lavoratore a propria difesa, la Corte ne rileva la contraddittorietà. Per un verso, egli ha invocato un’autorizzazione preventiva, concessa in presenza di una “banca delle ore” in attivo; per altro verso, ha sostenuto di avere goduto della “banca delle ore a saldo negativo”, concordata con il responsabile in vista di un futuro recupero delle assenze. Tali circostanze sono rimaste sfornite di prova e non comportano alcuna inversione dell’onere probatorio, trattandosi di fatti dedotti dal lavoratore in difesa rispetto al quadro probatorio descritto.

Anche la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è ritenuta inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività; l’omesso esame di elementi istruttori, di per sé, non integra il vizio se il fatto rilevante è stato comunque considerato.

Nel caso di specie il collegio ha chiarito che, a fronte del significativo debito orario maturato, pari a circa otto giornate di assenza, è emersa la mancata programmazione di un piano di recupero, della cui esistenza il lavoratore non ha fornito allegazione né prova. La censura, senza evidenziare il fatto storico omesso e la sua decisività, si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, e il ricorso è dichiarato inammissibile. Segue la condanna alle spese e l’applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., con liquidazione della somma in favore della controparte e della sanzione da versare alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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