Nessuna condanna alle spese per il contumace vittorioso nell’opposizione ad ATPO (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15509 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., trova fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto. Ne consegue che essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Tale principio si applica anche nel giudizio di opposizione ad ATPO ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., ove l’ente previdenziale sia rimasto contumace nella fase di merito.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione avverso la certificazione dell’ATPO ex art. 445-bis cod. proc. civ., ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato che “le spese di lite seguono la soccombenza” e condannato la parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’INPS, rimasto contumace.
Avverso tale decisione, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dolendosi della condanna alle spese pronunciata in favore di un ente che non si era costituito nel giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condanna alle spese ex art. 91 cod. proc. civ. presuppone lo svolgimento di un’attività processuale da parte del beneficiario, che abbia comportato un esborso economico da rifondere. Il contumace vittorioso, non avendo svolto alcuna attività difensiva, non ha sopportato spese processuali e, quindi, non può essere destinatario di alcuna pronuncia di rifusione in suo favore.
La Corte ha precisato che il principio richiamato è stato di recente ribadito da Cass. n. 7361 del 2023, che a sua volta ha richiamato i precedenti di Sez. 2, n. 17432 del 2011 e di Cass., 6-3, n. 16174 del 2018. La decisione impugnata, avendo liquidato le spese in favore dell’ente previdenziale rimasto contumace nella fase di merito, senza distinguere tra quanto dovuto per la fase sommaria e quanto spettante per il giudizio di opposizione, si pone in contrasto con tale principio.
La Corte ha, tuttavia, escluso che ricorrano i presupposti per una cassazione senza rinvio, giacché la ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla mancata costituzione dell’INPS anche nella fase sommaria: solo tale allegazione avrebbe consentito di definire il giudizio nel merito, senza necessità di rinvio. La sentenza è stata, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 445-bis c.p.c. – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio