Irripetibili le somme del coniuge per la casa dell’altro (Cass. civ. Sez. III n. 33917 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le attribuzioni patrimoniali eseguite da un coniuge in costanza di matrimonio si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione di cui all’art. 143 cod. civ. e sono, per ciò stesso, irripetibili, essendo sorrette da una giusta causa. Grava sul coniuge che ne pretenda la restituzione l’onere di allegare e provare la causa diversa, ad esempio un prestito, in ragione della quale l’operazione economica fu attuata. La circostanza che la richiesta restitutoria sia avanzata a margine dello scioglimento del rapporto coniugale non comporta che essa sia disciplinata dalle norme sulla comunione legale e sui rimborsi, dovendosi piuttosto accertare se le somme siano state impiegate oltre i limiti dell’obbligo di contribuzione o abbiano arricchito in via esclusiva l’altro coniuge.
Il Fatto
Un coniuge conveniva davanti al Tribunale di Brindisi l’altro coniuge per ottenere la restituzione di una somma impiegata per la realizzazione di opere su un immobile di esclusiva proprietà del convenuto, sito in territorio di Ostuni. La difesa dell’altro coniuge sosteneva che l’immobile era stato adibito a residenza familiare e allestito con importi comuni, sicché gli esborsi andavano ricondotti ai contributi spontaneamente effettuati nell’interesse della famiglia e non erano ripetibili.
Il primo giudizio si estingueva per una transazione stragiudiziale, con cui il ricorrente dichiarava di ricevere una somma a tacitazione delle proprie richieste e di rinunciare al giudizio pendente. Nel 2013 il medesimo coniuge agiva nuovamente, chiedendo la declaratoria di nullità della transazione per difetto delle reciproche concessioni ex art. 1965 cod. civ. e il riconoscimento del credito, anche a titolo di arricchimento ingiustificato. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Lecce confermava, ritenendo la transazione valida e le somme irripetibili. Da qui il ricorso per cassazione, rigettato con la pronuncia in esame.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce il tema delle restituzioni a margine della cessazione della convivenza coniugale come oggetto di una pluralità di disposizioni, talune speciali, come l’art. 192 cod. civ., altre generali, relative all’indebito arricchimento e al possesso. Da ciò deriva la necessità di individuare la disciplina applicabile in relazione alla fattispecie concreta, tenendo conto della natura del bene, dello strumento giuridico utilizzato e della convenzione matrimoniale adottata.
In via generale, osserva il Collegio, sono irripetibili tutte le attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione si presume effettuata in ragione del comune progetto di convivenza e diviene irripetibile perché sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende la restituzione dimostrare l’eventuale causa diversa, come un prestito.
La Corte richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto, che dà conto di soluzioni differenziate: il mutuo cointestato pagato da un solo coniuge è stato talvolta considerato irripetibile in quanto adempimento dell’obbligo di contribuzione, talaltra ricondotto alla logica della solidarietà familiare. Vengono citate, tra le altre, Cass. n. 18749/2004, Cass. n. 10942/2015, Cass. n. 10927/2018 e Cass. n. 9144/2023. Del pari inconferente è la giurisprudenza invocata dal ricorrente ove manchi la prova dell’incremento di valore del bene personale dell’altro coniuge.
Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato di avere contribuito con denaro proprio per adattare l’immobile alle esigenze di vita familiare, né di avere incrementato il valore del bene esorbitando dagli obblighi di contribuzione. La vicenda riguarda dunque la ripetibilità di somme versate in adempimento dell’art. 143 cod. civ., con ogni implicazione, poiché la richiesta restitutoria avanzata a margine dello scioglimento del rapporto coniugale non è per ciò solo legata alla disciplina della comunione legale.
Quanto alla transazione, il giudice d’appello ne ha fornito un’interpretazione plausibile, non sindacabile in sede di legittimità quando della clausola siano possibili più letture. Il Collegio esclude poi che l’altro coniuge avesse riconosciuto il debito, avendone contestato an e quantum. La domanda sugli interessi è inammissibile per novità e, comunque, il rigetto nel merito non è impugnabile per difetto di interesse, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 3840/2007. Infine, l’istanza di inammissibilità del controricorso è respinta: la mancata autenticazione della sottoscrizione è contestabile solo con querela di falso.
Nota della Redazione
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