Prova della simulazione assoluta limitata ai rapporti tra parti contraenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 10102 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali immobiliari, nei rapporti tra le parti contraenti, non può essere fornita mediante presunzioni, dovendo essere data attraverso la produzione di una controdichiarazione scritta ovvero, al più, mediante interrogatorio formale. Tale limite, imposto dagli artt. 2722, 2724 e art. 1417 c.c., opera anche quando la domanda è proposta da una delle parti e non da un terzo. L’ammissione resa in un atto difensivo riferito a un diverso giudizio, non sottoscritto personalmente dalla parte, non ha valore confessorio, ma è liberamente valutabile dal giudice di merito secondo il prudente apprezzamento.
Il Fatto
Una parte, dopo la separazione, conveniva in giudizio la moglie per sentire accertare la simulazione assoluta di un atto notarile con il quale aveva costituito in suo favore l’usufrutto su un immobile e le aveva venduto la quota di un mezzo della piena proprietà di un altro immobile. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello, nel confermare la decisione, riteneva che le allegazioni contrarie contenute nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avessero carattere confessorio e che, in ogni caso, la prova della simulazione non potesse essere fornita se non mediante controdichiarazione scritta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, dichiara infondata la censura con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi il giudice di appello sostituito alla motivazione del primo giudice. Richiamando il proprio costante orientamento, la Corte afferma che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può d’ufficio sostituirne la motivazione, purché la diversa ratio decidendi sia radicata nelle risultanze processuali e rientri nei limiti del devolutum.
Quanto al merito, la Corte ricostruisce il regime probatorio della simulazione, distinguendo tra simulazione assoluta e relativa. Mentre nel primo caso la prova testimoniale è ammissibile nei limiti dell’art. 2724 c.c., nel secondo la prova deve dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato. Tuttavia, precisa la Corte, quando la domanda è proposta da una delle parti, la dimostrazione della simulazione incontra i limiti della prova testimoniale e, se il contratto è stato stipulato per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non è ammessa contro il contenuto del documento, poiché le parti hanno l’onere di munirsi di controdichiarazioni scritte.
La Corte riconosce l’errore commesso dalla Corte territoriale nell’attribuire valore confessorio alle ammissioni contenute in un atto relativo a un diverso giudizio, non sottoscritto personalmente dalla parte. Tale ammissione, privata della natura di confessione, resta tuttavia un elemento liberamente valutabile dal giudice secondo prudente apprezzamento. Ciò nonostante, la Corte rileva che la decisione impugnata si fonda anche su un’autonoma e corretta ratio decidendi, basata sulla mancanza della controdichiarazione scritta e sull’inutilizzabilità, nei rapporti tra le parti, di elementi di natura presuntiva. Gli elementi indiziari addotti dal ricorrente non possono, infatti, supplire al requisito formale richiesto.
Poiché la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni autonome, la Corte, applicando il principio delle Sezioni Unite per cui il ricorso deve avere esito positivo nella sua interezza, rigetta il ricorso. Il valore confessorio erroneamente riconosciuto alle dichiarazioni non è sufficiente a determinare la cassazione, poiché l’esito del giudizio resta fondato sulla regola legale che impone la controdichiarazione scritta per la prova della simulazione.
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Nota della Redazione
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