Giudicato esterno sul rapporto bancario estero e presunzione di evasione (Cass. civ. Sez. V n. 6535 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno su una precedente annualità, che abbia accertato l’esistenza di un rapporto bancario estero, opera nei confronti del contribuente e lo vincola a dare per esistente quel rapporto. Alla stregua dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., incombe quindi sulla parte privata l’onere di dimostrare, per gli anni successivi, la chiusura del conto ovvero l’assolvimento degli oneri fiscali sulle somme ivi detenute. La preclusione del giudicato opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non si estende alle conseguenze giuridiche. La presunzione di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non si applica retroattivamente agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, ma l’Ufficio può valorizzare gli stessi fatti sub specie di presunzione semplice.
Il Fatto
Il contribuente era attinto da un atto di contestazione per la detenzione di somme non dichiarate presso un istituto di credito elvetico, quindi in un Paese a fiscalità privilegiata. La mancata compilazione del quadro RW per gli anni di imposta 2009-2013 aveva prodotto, fra l’altro, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1 d.l. n. 167/1990.
Il contribuente contestava l’atto nel rito e nel merito, ottenendo accoglimento in primo grado sul profilo sostanziale: l’Ufficio, secondo il giudice, non avrebbe dato prova dell’esistenza del rapporto bancario estero. In particolare il collegio riteneva privo di pregio il documento trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano all’Amministrazione fiscale, da cui erano desunti i nominativi degli intestatari dei conti. La sentenza d’appello confermava integralmente la pronuncia di primo grado. L’Avvocatura generale dello Stato ricorreva allora per cassazione con unico motivo, mentre la parte contribuente, pur avendo depositato controricorso, doveva considerarsi intimata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il controricorso è inammissibile perché sprovvisto della necessaria procura speciale; la parte contribuente va pertanto considerata intimata.
Nel merito, l’unico motivo deduce la violazione degli art. 2697 e 2909 cod. civ., sostenendo l’efficacia di giudicato esterno di una pronuncia resa inter partes su altra annualità, il 2007, con la quale era stato accertato un rapporto bancario costituito nel 2003. Da quell’accertamento discendeva l’onere del contribuente di provare la chiusura successiva del rapporto o l’assolvimento degli oneri fiscali per gli anni 2009-2013.
La Corte condivide l’impostazione. Il giudicato esterno invocato verte su un profilo di fatto e non di giudizio, ed è quindi vincolante nei termini di dare per esistente il rapporto bancario dal 2003 al 2007. A ciò si affianca la presunzione legale relativa di fruttuosità degli investimenti esteri, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare, per gli anni successivi oggetto di causa, il disinvestimento e quindi la chiusura del conto, oppure che sulle somme allocate aveva assolto i propri oneri fiscali.
La Corte precisa i limiti dell’istituto: la preclusione del giudicato opera nei soli giudizi identici per soggetti, causa petendi e petitum, e comunque nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non anche delle conseguenze giuridiche. Sul piano della prova, la presunzione di evasione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non è applicabile retroattivamente agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, ma l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti sub specie di presunzione semplice.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto. La sentenza impugnata è cassata e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, il giudizio è definito nel merito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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