Accertamento catastale impianti eolici: la stima diretta dopo lo scomputo del palo eolico (Cass. civ. Sez. 5 n. 3094 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale degli immobili a destinazione speciale, la torre di sostegno degli impianti eolici, essendo funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è esclusa dalla stima diretta ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. Tale esclusione non comporta l’abrogazione, nemmeno tacita, dell’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, che continua a disciplinare le metodologie estimative tramite rinvio alla Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012. Ne consegue che il giudice di merito, ove ritenga non computabile il valore della torre, non può limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma deve rideterminare la rendita catastale sulla base del valore cumulativo delle componenti residue, quali suolo, fondazioni, piazzola e cabina, computando su di esse spese tecniche, profitto dell’imprenditore ed oneri finanziari.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento catastale in rettifica relativo ad un impianto eolico. Il giudice d’appello aveva ritenuto che la torre di sostegno dell’aerogeneratore, in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo, dovesse essere esclusa dal calcolo della rendita catastale ai sensi della novella del 2015.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deducendo vizi di motivazione apparente, violazione di legge e omissione di pronuncia per mancata rideterminazione della rendita sulle componenti residue dell’impianto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento per cui il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.. Nella specie, il giudice d’appello aveva esaustivamente spiegato le ragioni dell’esclusione della torre, qualificandola come parte dell’impianto produttivo unitamente a rotore e navicella.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, aveva in realtà sollecitato una rivalutazione del merito circa la funzionalità della torre al processo produttivo, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha comunque confermato la natura di componente produttiva della torre di sostegno, dando continuità al proprio indirizzo giurisprudenziale, e precisando che non occorre alcun rinvio per accertamenti di fatto sulle caratteristiche ordinarie degli impianti eolici.
Accolto, invece, il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La Corte ha cassato la sentenza perché il giudice d’appello, dopo aver escluso il valore della torre, si era limitato ad annullare l’avviso senza rideterminare la rendita catastale. In base al criterio della stima diretta, disciplinato dall’art. 10 r.d.l. n. 652/1939 e dal d.P.R. n. 1142/1949, la rendita deve essere calcolata con procedimento diretto o indiretto. L’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, pur escludendo i macchinari funzionali al processo produttivo, non ha abrogato l’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, che recepisce la Circolare n. 6/T del 2012. La stima deve quindi concentrarsi sul valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina, sui quali vanno computate le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari.
Richiamando la natura di giudizio di “impugnazione-merito” del processo tributario, la Corte ha affermato che il giudice, ove ritenga l’avviso invalido per motivi sostanziali, deve esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura, senza limitarsi all’annullamento. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per la rideterminazione della rendita. Il quarto motivo è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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