Agevolazioni IMU terreni agricoli pensionati iscritti previdenza agricola (Cass. civ. Sez. V n. 20563 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’art. 78-bis, comma 3, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nell’interpretare autenticamente la disciplina, considera coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Per l’accesso alle agevolazioni sui terreni agricoli è sufficiente la sola iscrizione previdenziale, che certifica la persistenza dei requisiti sostanziali, senza necessità di ulteriori accertamenti sull’attività svolta o sulla prevalenza dei redditi. La retroattività dell’interpretazione autentica opera per l’IMU con decorrenza dal 2012, ma non si estende alle precedenti annate dell’ICI.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in sede di rinvio, aveva parzialmente accolto l’appello. La controversia riguarda due avvisi di accertamento per l’omesso o parziale versamento dell’ICI per l’anno 2004, relativi a un’area edificabile utilizzata per attività agricola.
Il giudice del rinvio aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo l’esenzione sul rilievo dell’applicabilità retroattiva dell’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020 anche all’ICI, in favore dell’erede del contribuente defunto. Il Comune censura tale estensione, invocando il principio enunciato dal giudice di legittimità nel precedente rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra la qualificazione dell’area come non fabbricabile ai fini della base imponibile e le agevolazioni soggettive che incidono sull’imposta concretamente applicabile. L’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992 opera sul piano oggettivo, richiedendo il possesso e la conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli e la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale. L’art. 9 dello stesso decreto introduce invece agevolazioni di carattere soggettivo.
Per l’ICI, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 individuava i beneficiari nelle persone iscritte negli elenchi comunali e soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La giurisprudenza consolidata — richiamata dalla Corte — subordinava l’agevolazione alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, alla conduzione diretta e al carattere principale dell’attività rispetto ad altre fonti di reddito, con onere probatorio a carico del contribuente.
La Corte ricorda che il trattamento agevolato spettava solo a chi traeva dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito, restando escluso il titolare di pensione. Le ordinanze della Corte costituzionale n. 87 del 2 marzo 2005 e n. 336 del 7 novembre 2003 avevano ritenuto non irragionevole tale esclusione, proprio in ragione della ratio incentivante dell’attività agricola.
Il quadro muta con la disciplina dell’IMU. L’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 richiama le definizioni dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, ma individua i soggetti nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, senza più riferirsi all’art. 9 né all’art. 58. Ne deriva che restano immutati i requisiti oggettivi, mentre mutano quelli soggettivi: è richiesta la qualifica desumibile dall’iscrizione previdenziale e viene meno il requisito della conduzione diretta del fondo.
L’art. 78-bis, comma 3, inserito nel 2020, stabilisce che si considerano coltivatori diretti e IAP anche i pensionati che continuano l’attività mantenendo l’iscrizione previdenziale. La Corte ritiene sufficiente tale iscrizione, che certifica la persistenza dei requisiti sostanziali, senza necessità di ulteriori accertamenti. Quanto alla retroattività, il comma 1 limita espressamente l’applicazione ai periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della legge n. 145/2018, con decorrenza dall’anno 2012: un’estensione all’ICI fino al 2011 non sarebbe coerente con la ratio e la voluntas legis.
La Corte esclude dubbi di legittimità costituzionale, ravvisando un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa. Il primo motivo è accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario è rigettato.
Nota della Redazione
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