Contestazione disciplinare per relationem e specificità dell’addebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15526 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione dell’addebito disciplinare ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve essere specifica, contenendo le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata. L’accertamento sulla specificità è riservato al giudice di merito e va condotto alla luce dei principi di correttezza che informano il rapporto, non dei rigidi canoni propri dell’accusa penale. È pertanto ammissibile la contestazione per relationem quando gli atti richiamati siano allegati alla contestazione o comunque già a conoscenza dell’interessato. Spetta al lavoratore che si dolga della genericità chiarire in che modo sia risultato leso, in concreto, il suo diritto di difesa.

Il Fatto

Un dirigente di un ente pubblico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha riformato la decisione del Tribunale, rigettando l’impugnazione della sanzione pecuniaria inflittagli in misura di euro 200,00.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda sul rilievo della genericità della contestazione disciplinare. La Corte territoriale ha invece ritenuto che dagli atti emergesse chiaramente il fatto addebitato, consistente nell’avere fatto intendere, in occasione di un’assemblea, che la fase di stallo di una procedura per il conferimento di un incarico dipendesse da una precisa volontà di un organo dell’ente. Il ricorrente censura tale decisione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione agli artt. 1362 e 1324 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto integrata la specificità della contestazione pur in assenza dell’esatta indicazione delle affermazioni di cui era stata accertata la falsità. Il motivo è inammissibile.

La Corte ribadisce che la contestazione non obbedisce ai canoni del processo penale né a uno schema precostituito, ma si modella sui principi di correttezza del rapporto. Ciò che rileva è l’idoneità dell’atto a soddisfare l’interesse dell’incolpato a esercitare pienamente la difesa, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Collegio.

Da tale principio generale la Corte desume l’ammissibilità della contestazione per relationem, osservando che i principi di correttezza e di contraddittorio risultano rispettati quando gli atti richiamati siano allegati o già noti all’interessato, che viene così posto nella condizione di svolgere un’adeguata difesa.

A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, che ha valorizzato la circostanza che il fatto addebitato si evincesse nel suo complesso anche in considerazione degli atti allegati e che di ciò vi fosse riprova nelle difese assunte in sede disciplinare. Il grado di precisione della contestazione è funzionale all’esercizio concreto del diritto di difesa ed è il lavoratore che se ne dolga a dover chiarire in che modo ne sia risultato leso.

Nel caso di specie la censura è inoltre generica, perché avrebbe dovuto riportare per esteso non solo il contenuto della contestazione ma anche gli atti a essa allegati, mentre il lavoratore si limita a opporre una diversa lettura del fatto. Anche il secondo motivo è inammissibile, non confrontandosi con il decisum e con l’onere ex art. 346 cod. proc. civ. non assolto dalla parte rimasta contumace in appello. Il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile: come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, l’anomalia motivazionale rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sé e prescinde dal confronto con le risultanze processuali. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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