Decadenza dalla NASpI: necessaria l’effettività dell’attività autonoma, non la mera titolarità della partita Iva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7957 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, l’obbligo di comunicazione all’INPS previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015, a pena di decadenza ai sensi del successivo art. 11, sorge esclusivamente in caso di effettivo e concomitante svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale durante il periodo di fruizione del trattamento indennitario. La mera titolarità di una partita Iva, essendo atto meramente propedeutico e di per sé neutro, non è circostanza idonea a integrare il presupposto della decadenza. La relativa disciplina, avendo natura sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Il Fatto
Il lavoratore ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato il rigetto della domanda volta a ottenere la NASpI per l’anno 2017. Il giudice di merito aveva dichiarato la decadenza dal beneficio sul presupposto dell’omessa comunicazione all’INPS dei redditi di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, essendo il soggetto titolare di partita Iva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015. La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui la compatibilità disciplinata dall’art. 10 implica un concomitante svolgimento dell’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale in costanza di fruizione del trattamento indennitario, valorizzando l’elemento della contemporaneità tra il godimento della prestazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa da cui possa derivare un reddito.
La Corte ha evidenziato che il verbo “intraprendere” deve essere interpretato non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “impegnarsi, dedicarsi, applicarsi”, richiedendosi pertanto un’attività effettiva e non meramente potenziale. Su tale presupposto, la titolarità di una partita Iva è stata definita circostanza neutra e non necessariamente significativa di un’attività in corso, trattandosi di atto meramente propedeutico all’esercizio dell’attività stessa.
Nel caso di specie, risultava pacifico che il lavoratore aveva effettuato la prescritta comunicazione al momento della domanda di NASpI, tanto che la prestazione era stata riconosciuta per l’anno 2016, mentre per l’anno successivo nessuna comunicazione era dovuta, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa autonoma. La Corte ha quindi escluso che la fattispecie potesse rientrare nel perimetro della decadenza, istituto di stretta interpretazione non applicabile in via analogica.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione.
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Nota della Redazione
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