Localizzazione farmacie illegittima senza istruttoria sul territorio comunale (Cons. Stato n. 5629 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, in quanto espressione di un atto programmatorio a contenuto generale, non richiedono di norma una motivazione analitica calibrata sulle singole situazioni locali. È tuttavia indefettibile l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante, i quali devono almeno potersi desumere dagli atti del procedimento complessivamente inteso, sì da consentire la verifica della loro legittimità, congruità e ragionevolezza e della coerenza del provvedimento rispetto ad essi. La potestà allocativa deve tendere a non sovrapporre, per quanto possibile, le zone di due aree contigue e a guardare al territorio complessivamente inteso, secondo l’art. 11 del D.L. n. 1/2012, in vista dell’equa distribuzione del servizio farmaceutico.
Il Fatto
La controversia riguarda la localizzazione della sede farmaceutica n. 31 nel territorio comunale, in un’area ricadente nella stessa zona di riferimento della sede n. 24, dove è da tempo insediata la farmacia appellante. Il giudice di prime cure aveva respinto i gravami proposti avverso la revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e il conseguente concorso straordinario indetto per l’assegnazione delle sedi di nuova istituzione.
La farmacia appellante ha impugnato tale decisione, lamentando il difetto di istruttoria e l’insufficiente motivazione del provvedimento di conferma della localizzazione, facendone discendere l’illegittimità del provvedimento di assegnazione della sede e dell’autorizzazione all’apertura. Si sono costituiti per resistere la Regione, il Comune e le controinteressate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio sgombera anzitutto il campo dal dubbio di inammissibilità dei primi due motivi, avanzato dalla difesa regionale: le censure risultano circostanziate alle singole argomentazioni della sentenza appellata, con specificazione delle ragioni dell’erroneità e illogicità della motivazione.
Nel merito, l’appello è fondato. La potestà allocativa non può sovrapporre le zone di due aree contigue, non potendo l’assetto geografico risultare arbitrario in termini di incongrua distribuzione del servizio. La distribuzione delle farmacie deve guardare al territorio complessivamente inteso, secondo l’art. 11 del D.L. n. 1/2012, poiché gli squilibri della programmazione farmaceutica nell’ambito comunale erano già stati stigmatizzati in una precedente pronuncia della Sezione.
Il Collegio richiama il principio per cui, pur non necessitando di analitica motivazione, le scelte sulle nuove sedi impongono un’esternazione dei criteri ispiratori desumibili dagli atti del procedimento, per verificarne legittimità, congruità e ragionevolezza e la coerenza del provvedimento. Lo stesso giudice di prime cure aveva riconosciuto la stringatezza della motivazione, definendola “non particolarmente approfondita”.
Sebbene non possa dubitarsi di una distanza ragguardevole tra le due farmacie, entrambe ubicate nel centro cittadino, si coglie il vulnus a livello di programmazione generale valutando la localizzazione in un’ottica più estesa e alla luce della finalità della riforma del 2012 di assicurare maggiore capillarità del servizio. A fronte di una concentrazione di sedi nella zona in discussione, la zona B rimane sprovvista di farmacie.
Né appare decisivo l’argomento della presunta prevalenza del criterio della maggiore accessibilità rispetto al massimo decentramento: nella fattispecie si tratta proprio di rendere più accessibile il servizio attraverso una più equa distribuzione sul territorio comunale. L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza, sono annullati gli atti di programmazione impugnati in parte qua, con effetto travolgente sull’indizione del concorso e sull’autorizzazione all’apertura, e con obbligo per l’Amministrazione di provvedere a un supplemento istruttorio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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