Nessun affidamento tutelabile sull’approvazione della variante al piano attuativo (Cons. Stato n. 5640 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di varianti ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, il privato non può vantare alcun legittimo affidamento sul loro accoglimento, poiché la relativa istanza esprime un interesse pretensivo rispetto all’ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione e gestione del territorio. Una posizione di vantaggio derivante da una convenzione urbanistica è tutelabile soltanto quando si tratti di interessi oppositivi, non già di fronte all’esercizio dello ius variandi su istanza di parte, ove la valutazione del giudice amministrativo si risolverebbe in un sindacato sostitutivo delle scelte pianificatorie dell’ente. La decadenza dal regime transitorio previsto dalla normativa regionale, con conseguente impossibilità di addivenire al convenzionamento, non è imputabile all’Amministrazione quando derivi dallo spirare del termine di legge e da una autonoma valutazione di non convenienza del privato. Ne discende il rigetto delle connesse domande risarcitorie, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Il Fatto
Una società proponeva al Comune una variante al piano urbanistico attuativo di carattere artigianale-industriale, relativo a un’area produttiva sovracomunale da collegare al porto di La Spezia. La variante era presentata per adeguare il comparto a nuovi obiettivi, tra cui l’inserimento nella Zona logistica semplificata, e la società dichiarava di accettare ulteriori obblighi convenzionali per giungere celermente all’approvazione.
Con delibera di Giunta il Comune negava l’approvazione della variante. La società impugnava il diniego davanti al T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, che respingeva il ricorso. Proposto appello, la società deduceva la lesione dell’affidamento incolpevole, l’illegittimità della revoca indiretta del piano del 2016 per il ritardo dell’Amministrazione e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello, esaminando nel merito le censure e superando le plurime eccezioni di inammissibilità. Sul primo motivo, la Sezione osserva che la società non poteva nutrire alcuna legittima aspettativa sull’accoglimento della richiesta di modifica, assoggettata all’ampia discrezionalità del Comune nella pianificazione del territorio.
Richiamando un proprio precedente su caso analogo, il Collegio ribadisce che il richiamo all’affidamento qualificato non trova spazio dinanzi all’esercizio dello ius variandi su istanza del privato: la posizione di vantaggio derivante da una convenzione urbanistica è tutelabile solo in presenza di interessi oppositivi, non di interessi pretensivi, perché altrimenti il giudice amministrativo sarebbe chiamato a un sindacato sostitutivo delle scelte pianificatorie. Nel caso concreto, inoltre, non emerge alcuna condotta contraria a buona fede, avendo l’Amministrazione agito nell’esercizio delle proprie prerogative di programmazione.
Quanto alla motivazione del diniego, essa è ritenuta logica e coerente, fondata su ragioni concrete: le criticità del passaggio dagli originari 32 lotti a 2 mega-lotti, il carattere irreversibile delle modifiche all’assetto urbanistico, l’inammissibilità di una variazione significativa ed essenziale del piano attuativo ai sensi della legge regionale n. 24/2017 e della disciplina transitoria, il contrasto con gli obiettivi di sviluppo socio-economico e di sostenibilità ambientale.
Parimenti infondato è il motivo sulla pretesa revoca indiretta del piano del 2016. L’impossibilità di sottoscrivere la convenzione non deriva dal ritardo del Comune, ma dalla scadenza del termine del 1° gennaio 2024 previsto dalla normativa regionale per il periodo transitorio, congiunta alla autonoma valutazione della società di non convenienza dell’assetto prefigurato dalla convenzione del 2016.
La legittimità della delibera e l’inconfigurabilità di un affidamento ingiustamente leso conducono al rigetto delle domande risarcitorie, prive dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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