Riconoscimento titolo estero sostegno: obbligo di soccorso istruttorio e preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 2604 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE, la mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato di origine non è di per sé ostativa al riconoscimento del titolo estero. L’amministrazione non è vincolata al rigetto, ma deve verificare in concreto il livello di competenza acquisito e, ove riscontri difetti documentali, attivare il soccorso istruttorio previsto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, richiedendo le integrazioni necessarie. Nel procedimento a istanza di parte, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 determina l’illegittimità del diniego, non applicandosi l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 ai provvedimenti discrezionali. Il diniego che escluda apoditticamente l’adozione di misure compensative è carente di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha conseguito in Romania un titolo di formazione sul sostegno, rilasciato da un’università locale, e ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito domanda di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Non avendo l’amministrazione provveduto nel termine di legge, il ricorrente aveva già adito il TAR, che con sentenza aveva ordinato al Ministero di decidere sull’istanza.
Con successivo provvedimento il Dicastero ha rigettato la domanda, ritenendo la formazione estera radicalmente diversa da quella italiana e totalmente inidonea all’insegnamento di sostegno, senza che le differenze potessero essere colmate da misure compensative. Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, mancata acquisizione del programma analitico, omesso preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e erroneità della decisione di non disporre misure compensative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2022: il riconoscimento tipizzato dalla direttiva europea impone di verificare in concreto il livello di competenza acquisito, poiché la mancanza dei documenti richiesti dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente considerata ostativa. La valutazione del percorso formativo estero, dunque, non è una facoltà ma un obbligo per l’amministrazione.
Su questa base, il Tribunale rileva che il Ministero è giunto al rigetto in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale. Di fronte alle carenze documentali riscontrate, l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per acquisire le attestazioni mancanti, come imposto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, che onerano gli uffici di richiedere le integrazioni necessarie. È fisiologico che l’istanza sia incompleta: proprio per questo la normativa impone di chiedere le informazioni sulla formazione svolta prima di pronunciarsi sull’esistenza di differenze sostanziali. La prolungata inerzia dell’amministrazione, rimasta silente per circa un anno e mezzo, ha reso ancor più necessario il massimo coinvolgimento dell’istante.
Il provvedimento non è stato neppure preceduto dalla comunicazione di preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990. In un procedimento a istanza di parte, tale comunicazione deve necessariamente precedere l’adozione del diniego, a pena di lesione delle garanzie partecipative. Il Collegio esclude l’operatività dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: il potere ministeriale non è rigidamente vincolato, e la norma non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Nel merito, il giudizio di radicale diversità tra i due percorsi appare scarsamente argomentato. Il certificato degli esami mostra tematiche sovrapponibili a quelle previste dall’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, e un precedente della stessa Sezione ha escluso che la medesima formazione estera sia radicalmente diversa da quella italiana. Il diritto europeo prevede misure compensative non solo in caso di stretta attinenza dei programmi, ma anche in presenza di divergenze sostanziali, secondo l’art. 14 par. 1 della direttiva 2005/36/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata.
Il Collegio osserva infine che il Ministero ha ammesso ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024 docenti in possesso del medesimo titolo estero, ritenendolo idoneo ai fini dell’ammissione. Non si comprendono dunque le ragioni per cui, in presenza di quel titolo, misure compensative adeguate non possano colmare le differenze. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza e di assegnare eventuali misure compensative, previa instaurazione del contraddittorio e acquisizione del piano formativo analitico. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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