Inammissibile il ricorso che non censura le ragioni della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 6761 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di identificarne le ragioni e di censurarle specificamente, costituisce un “non motivo”, inidoneo a svolgere la funzione critica propria del mezzo di impugnazione, ed è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, poiché la loro eventuale fondatezza non potrebbe condurre all’annullamento della pronuncia ormai definitiva su quel capo. La declaratoria di improcedibilità dell’appello per mancata prova, con modalità telematiche, della notifica dell’atto di citazione non è sanata dalla costituzione degli appellati che si limitino a dichiarare avvenuta la notificazione senza depositare alcun documento.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’azione revocatoria proposta da una banca, che aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto notarile con cui un soggetto aveva alienato alcuni cespiti immobiliari ai ricorrenti. Questi ultimi avevano proposto appello, mentre l’alienante aveva a sua volta spiegato appello incidentale.

La Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’appello principale e inammissibile l’appello incidentale. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui hanno resistito sia il controricorrente con ricorso incidentale sia la cessionaria del credito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni. Anzitutto, il motivo non risulta specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva rilevato che gli appellanti non avevano dato prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dell’atto di citazione in appello, avendo omesso di depositare gli originali o i duplicati telematici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di cui all’art. 3-bis della legge n. 53/1994.

Il motivo è dunque inidoneo a svolgere la funzione critica propria dell’impugnazione. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il motivo deve concretarsi in una critica della decisione impugnata, con l’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è erronea, le quali non possono prescindere dalle ragioni che la sorreggono. Il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel ricorso per cassazione, tale nullità è sanzionata con l’inammissibilità.

Sotto un secondo profilo, i ricorrenti affermano genericamente che gli appellati avevano depositato l’atto di citazione in appello, senza però riprodurre o trascrivere l’atto e le ricevute telematiche, né indicarne la localizzazione, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Parimenti inammissibile è la censura relativa alla mancata assegnazione di un termine, poiché essa richiama un arresto riferito a un’evenienza del tutto diversa da quella esaminata dalla Corte di merito.

Quanto al ricorso incidentale, anch’esso è inammissibile. Il ricorrente ha omesso di impugnare il capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello incidentale, limitandosi a riproporre l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, già assorbita. La Corte ribadisce che, quando la decisione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, la mancata censura di una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure sulle altre.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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