Lotto autonomo e onere di specificità nell’impugnazione dell’offerta del secondo graduato (C.G.A.R.S. n. 690 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di gara suddivisa in lotti, ciascun lotto costituisce una procedura autonoma e indipendente, sicché l’anomalia accertata in un lotto non refluisce automaticamente sull’offerta presentata dalla medesima concorrente in un lotto diverso. La censura che assume l’incongruità dell’offerta di altro concorrente deve articolare i passaggi argomentativi e le voci di costo erroneamente calcolate, non potendo essere sostituita dal rinvio ad altro documento o a pregresse valutazioni amministrative. Il mancato assolvimento di tale onere rende il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. non introduce eccezioni a tale onere, neppure quando la stazione appaltante non abbia ancora esercitato il potere di verifica di anomalia. Il principio di specificità dei motivi opera anche nei confronti della seconda classificata, ove il ricorrente miri all’aggiudicazione.
Il Fatto
Il Ministero della difesa – Marina Militare indice una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di gestione degli asili nido, suddivisa in quattro lotti. Le odierne appellanti, costituende mandataria e mandante di RTI, si classificano al terzo posto nel lotto 4 e impugnano gli atti di gara davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, contestando l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria e di quella della seconda classificata.
Il primo giudice, ritenuta la propria competenza territoriale, accoglie l’eccezione della controinteressata e dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, sulla base della decisione dell’Adunanza plenaria n. 8/2014: la posizione della seconda graduata si era consolidata e l’eventuale accoglimento dei motivi verso l’aggiudicataria non avrebbe arrecato utilità. Le appellanti propongono appello con un unico motivo, riproponendo ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. le censure assorbite.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ritiene le censure destituite di fondamento e conferma la valutazione di genericità operata dal TAR. Nel ricorso introduttivo le appellanti si erano limitate a sostenere che la posizione della seconda classificata fosse “meramente virtuale”, poiché lo scostamento percentuale del costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante era superiore a quello che aveva causato l’esclusione della stessa concorrente dai lotti 1 e 3.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’affermazione circa l’incongruità dell’offerta di altro concorrente va sostenuta dall’articolazione dei passaggi argomentativi posti a fondamento della critica, non sostituibili dal rinvio ad altro documento (Cons. Stato, V, n. 2725/2020). La specificità dei motivi impone la specificazione delle voci di costo erroneamente calcolate e delle sottese ragioni, in ossequio all’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., a pena di inammissibilità.
L’onere non è assolto, per la Corte, mediante il mero richiamo di pregresse valutazioni amministrative formate in altri lotti della stessa procedura. Ciascun lotto, pur disciplinato dalla medesima lex specialis, costituisce una procedura autonoma e indipendente, che non subisce interferenze dalle vicende degli altri lotti (Cons. Stato, III, n. 8749/2021; n. 3135/2020; V, n. 1070/2020). Su questo stesso principio il TAR aveva respinto, con capo incontestato, l’eccezione di incompetenza territoriale.
Ne discende che l’anomalia accertata in un lotto non refluisce automaticamente sull’offerta del lotto diverso, né solleva la parte contestante dall’onere probatorio. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. non introduce alcuna eccezione all’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.: era comunque onere dell’appellante evidenziare almeno un principio di prova circa la possibilità di superare la posizione della seconda classificata (Cons. Stato, V, n. 29/2024). Irrilevante, infine, l’acquiescenza di quest’ultima all’esclusione dai lotti 1 e 3. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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