Revirement dell’amministrazione sull’accertamento tecnico favorevole e demolizione (C.G.A.R.S. n. 689 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può discostarsi, senza adeguata motivazione, da un proprio precedente accertamento tecnico favorevole al privato. Un simile revirement integra eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, oltre a difetto istruttorio e motivazionale, e lede i principi di buon andamento, affidamento e non contraddittorietà. La natura vincolata del potere repressivo in materia edilizia non esime l’amministrazione dall’obbligo di contraddittorio quando intenda disattendere un accertamento tecnico reso in favore del destinatario. Le opere che, per caratteristiche costruttive e dimensionali, sono prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 non richiedono il parere sismico preventivo. La precarietà della struttura va valutata in base alla facile rimovibilità e alle caratteristiche costruttive, a prescindere dalla durata dell’installazione.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare inserita in un complesso residenziale a schiera nel Comune di Cefalù. Nel 2017 esegue il rifacimento di una scala esterna preesistente, la pavimentazione della corte pertinenziale, l’installazione di una ringhiera frangivista e la realizzazione di una tettoia metallica.

A seguito di sopralluogo, l’ufficio tecnico comunale qualifica le opere come edilizia libera soggetta a mera CILA, quanto a scala, pavimentazione e recinzione, e come struttura precaria sanabile ex art. 20 L.R. 4/2003, quanto alla tettoia. Con successiva ordinanza n. 18/2018 il medesimo Comune ingiunge invece la demolizione di tutte le opere, qualificandole come abusi in area soggetta a vincolo paesaggistico e sismico. Il TAR Sicilia respinge il ricorso. Nelle more del giudizio la Soprintendenza rilascia parere favorevole di compatibilità paesaggistica, con sanzione corrisposta. Propone appello l’interessata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. L’ordinanza di demolizione si pone in contrasto ingiustificato con il precedente accertamento dell’ufficio tecnico. L’amministrazione che intenda discostarsene deve offrire una motivazione particolarmente rigorosa circa le ragioni del mutamento di avviso, specie se l’accertamento ha ingenerato un legittimo affidamento sulla regolarità dell’intervento.

La correttezza dell’originaria qualificazione trova conferma nella consulenza tecnica d’ufficio resa nel parallelo giudizio civile, ove si è accertato che la scala costituisce mero rifacimento di struttura preesistente, la pavimentazione è intervento manutentivo ordinario e la tettoia è assemblata con elementi amovibili, con profilati semplicemente bullonati.

Quanto al vincolo antisismico, il D.D.G. n. 8/2020 dell’Assessorato Infrastrutture qualifica tettoie aperte, pergolati e pavimentazioni come privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. La previsione è coerente con l’art. 94 bis, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Il parere sismico preventivo non è quindi necessario per interventi non già minori, ma privi di rilevanza, che non incidono sulla sicurezza statica dell’edificio.

Sulla natura precaria della tettoia, la giurisprudenza del Consiglio ha chiarito che il requisito va valutato in base alle caratteristiche costruttive e alla facile rimovibilità, a prescindere dalla durata dell’installazione. Nel caso concreto tali elementi ricorrono pienamente.

Il Collegio rileva inoltre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La natura vincolata del potere repressivo non esime dal contraddittorio quando l’amministrazione intenda disattendere un proprio precedente accertamento favorevole. Il sopravvenuto parere di compatibilità paesaggistica ha sanato anche tale profilo. Assorbiti gli ulteriori motivi, l’appello è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *