Lottizzazione abusiva, confisca e prescrizione nel tempo del reato permanente (Cass. pen. Sez. III n. 34584 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, integrata dalla realizzazione di opere non conformi alla destinazione agricola dei suoli, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la cessazione della permanenza, da individuarsi nel momento in cui lo stato dei luoghi viene assoggettato al sequestro preventivo. Il mancato deposito del Piano di Utilizzazione Aziendale e la destinazione funzionale degli immobili all’uso residenziale, non collegati a un’effettiva attività agricola, confermano la sussistenza del reato. La confisca disposta ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. resta ferma pur in presenza di una declaratoria di non doversi procedere.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente in relazione a fatti di lottizzazione abusiva, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Crotone, compresa la condanna in favore del Comune, costituitosi parte civile, e la confisca dei terreni e degli immobili in sequestro. Le opere consistevano in quattro capannoni non ultimati, a due piani fuori terra e uno interrato, su una collina a destinazione urbanistica agricola.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, incentrati rispettivamente sull’individuazione del momento consumativo del reato ai fini della prescrizione, sulla componente oggettiva della fattispecie con riferimento al deposito del PUA, e sul preteso travisamento della prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Sul primo, il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla comunicazione di fine lavori del novembre 2010, essendo lo stato dei luoghi rimasto invariato, e non dalla data del sequestro preventivo del gennaio 2018. La Corte ha rilevato che la censura non si confronta con la motivazione di entrambi i giudici di merito, i quali avevano escluso l’ultimazione delle opere valorizzando la deposizione del teste e la documentazione fotografica allegata al sopralluogo, che smentiva il contenuto della comunicazione stessa. La doglianza è stata quindi giudicata generica.
Sul secondo motivo, la difesa contestava la ritenuta carenza del PUA, deducendo la sua predisposizione e consegna all’ente. La Corte ha osservato che i giudici di merito hanno verificato tali elementi e valorizzato risultanze oggettive contrarie: il mancato deposito del piano, l’assenza di riferimenti nel titolo concessorio, e l’attività lavorativa del ricorrente nel settore del commercio, estranea alla coltivazione del fondo.
Assume rilievo determinante la natura delle opere, caratterizzate da solai a sbalzo, aperture rettangolari e divisione su più piani, elementi evocanti una struttura residenziale e non un edificio destinato all’attività agricola. La Corte ha inoltre richiamato la successiva SCIA finalizzata alla trasformazione della destinazione d’uso degli immobili, senza modifica delle opere.
Sul terzo motivo, la Sezione ha confermato che la presunta conformità delle opere ai titoli abilitativi resta valutazione non decisiva, una volta accertata l’illegittimità del titolo concessorio e della proroga. Richiamando propri precedenti, la Corte ha ricordato che il travisamento della prova è configurabile solo quando manchi la motivazione su un elemento probatorio potenzialmente idoneo a disarticolare l’impianto logico del provvedimento impugnato. Da qui la condanna alle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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