Corruzione elettorale e sindacato sull’interpretazione delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. V n. 9570 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità degli atti processuali deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli atti specificamente affetti dal vizio, chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario e produrli, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Quanto alla corruzione elettorale ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. 570 del 1960, non integra mutamento del fatto la riqualificazione del ruolo del soggetto che riceve la somma, ove l’imputazione non specifichi se il denaro remuneri il voto del ricevente o di un terzo.

Il Fatto

Due fratelli, candidata e sostenitore, erano stati condannati dal Tribunale per il reato di corruzione elettorale previsto dall’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 570 del 1960, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La condanna riguardava la remunerazione di alcuni elettori con somme di modico valore in occasione delle elezioni amministrative.

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna per taluni episodi, assolvendo la candidata da uno di essi e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’inutilizzabilità delle intercettazioni, la difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’interpretazione delle captazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto i ricorsi, soffermandosi anzitutto sull’inutilizzabilità delle intercettazioni. Il motivo è generico: la difesa non indica quale conversazione sia colpita dal vizio, né il difetto del provvedimento autorizzativo, e non allega i relativi decreti. Richiamando le Sezioni Unite n. 23868 del 2009, la Corte ribadisce che l’eccezione impone di specificare gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario, con onere di produzione ai fini dell’autosufficienza del ricorso.

Quanto al secondo motivo, relativo agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen., la Corte esclude il mutamento del fatto. Il Tribunale aveva ritenuto che la somma remunerasse il voto del ricevente; la Corte d’appello ha ritenuto che remunerasse il voto di un terzo presente. Secondo il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, il mutamento rileva solo se determina incertezza sull’oggetto dell’imputazione con pregiudizio dei diritti della difesa. Poiché l’imputazione non specificava il ruolo del ricevente, la riqualificazione non contrasta con la contestazione.

Sul versante probatorio, la Corte conferma l’inammissibilità delle censure che sollecitano una rivalutazione degli elementi di fatto, estranea al giudizio di legittimità secondo le Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e n. 12 del 2000. Quanto all’interpretazione delle conversazioni, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 22471 del 2015: essa è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità. La lettura della Corte territoriale, che ha attribuito alle richieste di chiarimenti dell’imputata la sola ignoranza dell’identità dell’elettore e non l’estraneità all’accordo, non è irrazionale.

Infine, il motivo che lamenta il travisamento per omissione di captazioni è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicati i dati probatori pretermessi e la loro decisività. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 516 c.p.p.

Tutte le 76 sentenze sull'art. 516 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *