Cancellazione dal sistema di qualificazione e regolarizzazione fiscale sopravvenuta (TAR Trentino-Alto Adige n. 113 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di un operatore economico dal sistema di qualificazione per perdita del requisito di regolarità fiscale non è un atto sanzionatorio, ma la ricognizione della sopravvenuta carenza di un requisito di ordine generale di cui l’operatore deve disporre in modo continuativo. Il momento in cui tale valutazione va compiuta è quello dell’adozione del provvedimento di sospensione e di cancellazione. Ne consegue che la rateizzazione del debito tributario e l’adesione a un istituto di definizione agevolata, perfezionatesi prima di quel momento, determinano la novazione del debito e fanno venire meno la causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Una società, qualificata dal 2021 nel sistema istituito da una holding energetica per tutte le società del gruppo, aveva partecipato e ottenuto l’aggiudicazione di tre procedure di gara, presentando la dichiarazione di regolarità fiscale di cui all’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Nel gennaio 2026 la stazione appaltante avviava d’ufficio una verifica dei requisiti di ordine generale e acquisiva dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione una certificazione attestante gravi violazioni fiscali definitivamente accertate.

Dopo il contraddittorio procedimentale, la società produceva una nuova certificazione che dava conto della rateizzazione di un primo gruppo di cartelle, dell’adesione alla Rottamazione quinquies per un secondo gruppo e della rateizzazione di ulteriori posizioni. Ciò nonostante, la stazione appaltante disponeva la sospensione e poi la cancellazione dal sistema di qualificazione, con decadenza dalle aggiudicazioni e segnalazione all’ANAC e alla Procura. La società impugnava la cancellazione e le segnalazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che non è in contestazione la pretesa tributaria, ma la valutazione istruttoria che della certificazione ha compiuto la stazione appaltante, con giurisdizione del giudice amministrativo. Ha invece dichiarato inammissibile l’impugnazione della certificazione e della segnalazione all’ANAC e alla Procura: la prima è dichiarazione di scienza priva di autonoma lesività, la seconda discende dalla decadenza dalle aggiudicazioni, oggetto di separati giudizi.

Sul merito, il Collegio ha ricostruito la disciplina dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato II.10, che prevede l’esclusione in presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate di importo superiore alla soglia normativa. Ha richiamato il principio di continuità dei requisiti, applicabile anche ai sistemi di qualificazione dei settori speciali, secondo cui i requisiti non devono sussistere solo all’iscrizione ma permanere per tutta la durata della qualificazione.

Il Tribunale ha però valorizzato la clausola della stessa disposizione che esclude l’irrilevanza del debito quando l’operatore ha pagato o si è impegnato in modo vincolante a pagare. In tale impegno rientrano l’accoglimento di un piano di rateazione e l’adesione a un istituto di definizione agevolata, come la Rottamazione quinquies di cui alla legge n. 199/2025, che sospende ex lege la debenza. Tali iniziative incidono sulla definitività del debito e ne determinano la novazione, facendo venir meno la causa di esclusione.

La questione decisiva riguarda il momento della valutazione. La ricorrente aveva già provveduto alla rateizzazione e alla definizione agevolata quando la stazione appaltante ha adottato la sospensione e la cancellazione, e la certificazione attestante la regolarità era stata acquisita in sede procedimentale. Poiché il provvedimento di cancellazione è espressione del principio di continuità dei requisiti e non un atto sanzionatorio, rileva il momento della sua adozione, non quello della presentazione dell’offerta, che assume rilievo ai soli fini della decadenza dalle aggiudicazioni.

Il Tribunale ha quindi accolto il terzo motivo, relativo alla sproporzione e irragionevolezza della cancellazione disposta quando era già intervenuta la regolarizzazione, disponendo l’assorbimento dei restanti motivi. Ha annullato il provvedimento limitatamente alla cancellazione dal sistema di qualificazione e al presupposto atto di sospensione, compensando le spese per la natura interpretativa delle conclusioni raggiunte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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