Sospesi fino al 2027 i giudizi di ottemperanza sui crediti Pinto (TAR Veneto n. 1275 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e la sospensione dei giudizi in corso previsti dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, nel testo sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b), n. 5), d.l. n. 117/2025, si applicano a tutti i creditori di somme liquidate a norma della stessa legge fino al 31 dicembre 2021, senza distinzione tra crediti verso il Ministero della Giustizia e crediti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La sospensione opera in modo generalizzato e automatico, a prescindere dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento, dalla documentazione già prodotta e dalla volontà del creditore di avvalersi del rinnovo della domanda, divenuto obbligo a pena di decadenza. Il ricorso di ottemperanza proposto nel periodo di operatività del divieto è pertanto inammissibile. La misura non è affetta da illegittimità costituzionale, perché risponde a una giustificazione oggettiva e razionale, è circoscritta nel tempo e non impone oneri sproporzionati.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Veneto l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto della Corte d’Appello di Venezia, che aveva liquidato a carico del MEF l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, oltre alle spese. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Il MEF si è costituito e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in forza dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La ricorrente ha replicato deducendo la tardività della memoria erariale e l’inapplicabilità della norma ai debiti del MEF, chiedendo in subordine la rimessione alla Corte costituzionale o un rinvio dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività. Il termine di costituzione delle parti intimate, dimidiato nel giudizio di ottemperanza, ha natura ordinatoria: la costituzione è ammessa fino all’udienza di discussione, con preclusione delle sole facoltà di deposito di memorie e documenti ove siano decorsi i termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Nel caso di specie la memoria del MEF è stata ritenuta tempestiva, e la costituzione con atto di mera forma è stata giudicata ammissibile.
Nel merito, il TAR ha rilevato che l’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024 ha introdotto il comma 12-bis, poi sostituito dal d.l. n. 117/2025. Il testo vigente stabilisce che i creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza e che, fino al 21 gennaio 2027, non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli in corso sono sospesi.
La sospensione è generalizzata e opera a prescindere dallo stato del procedimento amministrativo, dalla documentazione prodotta e dalla volontà del creditore. Il Collegio ha sottolineato che il rinnovo è divenuto un obbligo, collegato all’impegno dell’amministrazione a pagare entro sei mesi dalla formalizzazione della domanda, secondo le modalità telematiche dei commi 3 e 3-bis.
Quanto all’ambito soggettivo, il TAR ha escluso che la disposizione riguardi solo i crediti verso il Ministero della Giustizia: essa ha come destinatari i “creditori di cui al comma 1”, cioè tutti i creditori delle somme liquidate a norma della legge Pinto. Il ricorso, notificato dopo l’entrata in vigore della legge n. 207/2024 e prima del 21 gennaio 2027, ricade dunque nel regime inibitorio.
Il Collegio ha infine escluso profili di incostituzionalità, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la sospensione ha giustificazione oggettiva e razionale, è temporalmente circoscritta e non impone oneri sproporzionati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia e l’esito in rito.
Nota della Redazione
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