Tardiva riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione e sanatoria dell’atto (Cons. Stato n. 10188 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva riassunzione del giudizio all’esito di una sentenza declinatoria di giurisdizione comporta la mancata produzione degli effetti sostanziali e processuali della translatio iudicii disciplinata dall’art. 59 della legge n. 69/2009, ma non determina di per sé l’inammissibilità della domanda. Ove l’atto introduttivo contenga gli elementi della edictio actionis e della vocatio in ius e la controparte si sia ritualmente costituita, il processo non può chiudersi con una pronuncia di rito. Opera il principio generale di sanatoria o conversione dell’atto processuale idoneo al raggiungimento dello scopo, di cui è espressione l’art. 156 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a.. La declaratoria di estinzione resta confinata ai casi in cui manchino gli elementi costitutivi della domanda.
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente di una società di trasporto pubblico chiedono il pagamento delle differenze retributive riconosciute da una sentenza del giudice amministrativo di primo grado risalente al 1999, emessa nei confronti della gestione commissariale poi sostituita dalla società resistente. Il Tribunale ordinario originariamente adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con decisione confermata in appello.
Dopo diffide stragiudiziali, i ricorrenti hanno adito il TAR Puglia, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività rispetto al termine semestrale di riassunzione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria. Hanno proposto appello, sostenendo che il giudizio costituisce domanda nuova e non riassunzione, con la conseguenza che l’inosservanza del termine produce al più l’estinzione del processo originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello. La sentenza di primo grado non ha considerato che, anche a fronte di una riassunzione tardiva, l’atto introduttivo può configurarsi come autonomo ricorso, quando presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di un atto introduttivo ex novo e le parti resistenti si siano ritualmente costituite. Sul punto la decisione richiama Cass. civ., sez. lav., n. 26768 del 2019, resa proprio in un giudizio instaurato all’esito di una sentenza declinatoria di giurisdizione.
Nel caso concreto il ricorso contiene gli elementi costitutivi della domanda e una regolare vocatio in ius; la controparte si è costituita, accettando il contraddittorio ed esercitando il diritto di difesa. In tali condizioni il processo non può concludersi con una pronuncia di rito. La Corte aggiunge che, comunque, la pronuncia di rito avrebbe dovuto essere di estinzione e non di inammissibilità, come previsto dall’art. 59, comma 4, della legge n. 69/2009, applicabile anche al processo amministrativo.
Il Collegio precisa gli effetti della tardiva riassunzione. Sul piano sostanziale non si produce l’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., ma solo quello interruttivo decorrente dall’atto introduttivo del giudizio estinto, venendo meno l’unicità del processo, secondo Cass. civ. n. 29554 del 2024. Sul piano processuale la statuizione sulla giurisdizione del giudice a quo non vincola il giudice ad quem, salvo le sentenze della Suprema Corte con efficacia panprocessuale, come ricordato da Cass. civ., Sez. 6-1, n. 30200 del 2017. La pronuncia di estinzione resta possibile solo quando difettino gli elementi della domanda; quando invece sussistono, il giudice deve decidere nel merito in virtù del principio di sanatoria, di cui è espressione l’art. 156 c.p.c. richiamato dall’art. 39 c.p.a.
Accolto l’appello, la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Il Collegio chiarisce che il relativo regime non è nella disponibilità delle parti né del giudice, rispondendo a interessi pubblici di ordine processuale: rileva non la formula del dispositivo, ma il contenuto complessivo della sentenza e la sua riconducibilità alle ipotesi di riforma di una pronuncia di estinzione. Il TAR Puglia dovrà pronunciarsi sulla domanda, previa sua qualificazione e valutazione di tutte le eccezioni non esaminate. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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