Luna park, punteggio di frequenza e qualifica di attrazione abituale (TAR Toscana n. 1665 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’ammissione a una fiera di attrazioni, la censura che contesti la mancata attribuzione del punteggio di frequenza è infondata ove non sia stata tempestivamente impugnata, negli anni precedenti, la scelta dell’amministrazione di non riconoscere la qualifica di attrazione abituale. L’attribuzione del punteggio, infatti, discende dal riconoscimento di quella qualifica e il regolamento comunale collega alla mancata considerazione dell’attrazione come abituale un trattamento deteriore in sede di graduatoria. È legittima la restrizione della platea dei partecipanti disposta per ragioni di contingentamento degli spazi connesse all’emergenza pandemica. Non è contraddittoria l’ordinanza che, pur con formulazione ambigua, escluda le attrazioni “novità” e ammetta le abituali frequentatrici e quelle presenti nelle sei edizioni precedenti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza per l’esercizio di vari intrattenimenti, ha partecipato alla Fiera Quaresimale di Scandicci sempre in maniera precaria, senza mai essere ammesso tra le attrazioni frequentatrici. Con l’ordinanza n. 118 del 9 febbraio 2022, adottata per il contingentamento degli spazi legato all’emergenza pandemica, il Comune ha limitato l’accesso alle attrazioni abituali e a quelle presenti nelle sei edizioni precedenti. Il ricorrente ha impugnato quell’ordinanza e la determinazione n. 15 del 9 febbraio 2022, con la relativa graduatoria definitiva, censurando l’erroneità dell’esclusione.

La manifestazione del 2022 si era già tenuta, ma il ricorrente ha dedotto di conservare interesse al riconoscimento del punteggio di frequenza in vista delle edizioni successive. Il Comune si è costituito eccependo la tardività del ricorso rispetto al regolamento del 2017 e l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, e ha chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di rito, perché il ricorso è infondato nel merito. In via preliminare ha osservato che non è contestata la scelta del Comune di restringere la platea delle attrazioni per ragioni riconducibili alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la mancata inclusione tra le attrazioni abituali, nonostante la pluriennale partecipazione. La doglianza non è stata accolta per una ragione essenzialmente preclusiva: il ricorrente non ha mai censurato, negli anni precedenti a quello in causa, la scelta dell’amministrazione di ammetterlo senza riconoscimento di frequentatore abituale e senza attribuzione di punteggio.

Il Tribunale ha escluso che quella scelta annuale fosse di per sé non lesiva. Sulla base del regolamento comunale, la mancata considerazione dell’attrazione come abituale frequentatrice comporta un trattamento deteriore in sede di graduatoria di ammissione. La lesività era dunque attuale e andava fatta valere a suo tempo.

Né ha rilievo, per il Collegio, che una volta conclusa la manifestazione l’unico interesse residuo sia quello al riconoscimento del punteggio per le edizioni future. Il punteggio discende dal riconoscimento della qualifica di frequentatore abituale nelle edizioni precedenti: contestare oggi l’esclusione significa contestare quel riconoscimento mai impugnato.

Anche il secondo motivo è stato respinto. Il ricorrente deduceva la contraddittorietà dell’ordinanza, che disponeva di non accogliere alcuna richiesta di attrazione novità diversa dalle frequentatrici e da quelle presenti nelle sei edizioni precedenti. Il Collegio ha riconosciuto qualche ambiguità nella formulazione, ma ha ritenuto evincibile il senso dell’enunciato: all’edizione del 2022 non sono ammesse le attrazioni “novità”, come definite dal art. 24 del regolamento, ma solo quelle abituali e quelle presenti nelle sei edizioni precedenti.

Il ricorso è stato quindi respinto perché infondato. La peculiarità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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