Scelta del tracciato ferroviario e sindacato del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 288 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del tracciato di un’opera pubblica e la valutazione delle soluzioni alternative proposte dai privati costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per evidente irragionevolezza o travisamento. La legittimità degli atti del procedimento ablatorio va valutata alla luce del contesto giuridico e fattuale esistente al momento della loro adozione, restando irrilevanti le sopravvenienze, quali una variante al PAI che rimuova il vincolo idrogeologico posto a fondamento del diniego delle alternative. L’individuazione degli aventi diritto alle comunicazioni preventive sulla base delle risultanze catastali è consentita. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., è inderogabilmente competente il TAR della regione in cui sono limitati gli effetti diretti dei provvedimenti impugnati, ancorché l’atto sia stato adottato da un’autorità con sede altrove.
Il Fatto
RFI S.p.A., concessionario della procedura ablatoria per la realizzazione di un collegamento ferroviario tra la stazione e l’aeroporto di Olbia, ha avviato il procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Alcuni proprietari dei terreni interessati hanno presentato osservazioni proponendo due soluzioni alternative al tracciato, ritenute meno pregiudizievoli e di più semplice realizzazione. Le proposte sono state istruite e respinte in sede di Conferenza di Servizi, conclusasi con l’approvazione del progetto, sulla base del rischio di allagamenti dell’area alternativa, risultante dal PAI vigente.
Con ordinanza del 2024 è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree. I proprietari hanno impugnato l’atto dinanzi al TAR Sardegna, deducendo il difetto di motivazione e istruttoria nonché l’irragionevolezza della scelta. Un secondo gruppo di proprietari, che lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha proposto un ricorso separato con censure corrispondenti. A fondamento delle doglianze è stata successivamente dedotta l’approvazione di una variante al PAI che avrebbe rimosso il vincolo idrogeologico ostativo alle soluzioni alternative.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto la riunione dei due ricorsi, vertendo sui medesimi atti. Ha quindi respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da RFI in favore del TAR Lazio. Richiamato l’art. 13, comma 1, c.p.a., il Collegio ha osservato che, pur essendo l’atto adottato da un’autorità con sede in Roma, gli effetti diretti del provvedimento sono limitati al territorio del Comune di Olbia, con la conseguente competenza inderogabile del TAR Sardegna.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata valutazione delle soluzioni alternative. Dagli atti è emerso che le proposte erano state esaminate nella Relazione istruttoria del 2023 e controdedotte nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, che aveva motivato il diniego sulla base della pericolosità idraulica dell’area, ricadente in zona a rischio elevato secondo il PAI vigente.
Quanto alla sopravvenuta variante al PAI, invocata dai ricorrenti per ottenere il riesame, il Tribunale ha precisato che la legittimità degli atti impugnati va valutata con riferimento al contesto giuridico e fattuale esistente al momento della loro adozione. Le vicende successive non inficiano la validità della scelta, che non presenta profili di evidente irragionevolezza o travisamento, unici vizi sindacabili in considerazione dell’ampia discrezionalità che connota le scelte pubblicistiche di questo tipo. Per la stessa ragione è stata respinta l’istanza di verificazione sulla congruità economica del progetto, volta a introdurre un sindacato di merito sulla scelta amministrativa.
Infine, è stata rigettata la censura sulla violazione del contraddittorio procedimentale: l’individuazione degli interessati sulla base delle risultanze catastali è pratica consentita e, in ogni caso, le ricorrenti si sono successivamente associate alle osservazioni degli altri proprietari, sicché l’omessa comunicazione non ha inciso sugli esiti del procedimento. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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