Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 41603 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, la rinuncia al ricorso ritualmente formulata dal difensore munito di procura speciale integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’interesse all’impugnazione posto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche a quello della sua decisione. Esso va correlato alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e di conseguire una utilità, intesa come decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo. Quando tale interesse venga meno per mutata situazione di fatto o di diritto, il ricorso è inammissibile con decisione di natura processuale.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di un condannato in esecuzione di pena per bancarotta fraudolenta. Il giudice aveva ravvisato elementi ostativi nella violazione della pena accessoria della inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale e in alcune acquisizioni relative a violazioni tributarie riferite a recenti anni di imposta, reputate idonee a realizzare un abuso del diritto e a dissimulare la vera entità del patrimonio del condannato.

Avverso l’ordinanza il difensore fiduciario aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: omessa valutazione dell’evoluzione della risocializzazione e del parere favorevole dell’UEPE; vizio di motivazione illogica, apparente e contraddittoria per mancata considerazione degli elementi favorevoli; omessa valutazione e travisamento dei fatti. Nelle more del giudizio di legittimità il difensore munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia, siccome formulata, integra una carenza di interesse sopravvenuta alla decisione di legittimità, poiché l’interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve permanere fino al momento della decisione.

Il Collegio ha ricostruito la nozione di interesse processuale richiamando il principio secondo cui esso va correlato alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e di conseguire una utilità, intesa come decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo, secondo l’insegnamento di Sez. 1 n. 11302 del 2017, con richiami a Sez. U n. 6624 del 2011.

La Corte ha poi ribadito l’arresto consolidato per cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia a quello della sua decisione, richiamando Sez. U n. 10272 del 1995, Sez. U n. 42 del 1995, Sez. U n. 20 del 1996 e Sez. U n. 7 del 1997. È stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta elaborata dalle Sezioni Unite, per la quale la nozione va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno per mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta nel frattempo.

Nel caso concreto, la rinuncia ritualmente formulata attesta il venir meno dell’interesse alla decisione del procedimento, che va pertanto definito con una decisione di natura processuale. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità e, in mancanza di elementi idonei a escludere la soccombenza anche solo virtuale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, contenuta equitativamente in cinquecento euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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