Cottura cibi e fasce orarie non ledono diritti del 41-bis (Cass. pen. Sez. 1 n. 19608 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste un generale diritto soggettivo del detenuto alla cottura dei cibi nella propria cella, ma un diritto di accesso a un gesto di normalità quotidiana, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2018, che può essere legittimamente regolato dall’Amministrazione penitenziaria. La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi nei confronti dei detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. costituisce una mera regolamentazione dell’esercizio del diritto, sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione, e non un provvedimento lesivo di diritti soggettivi. Il sindacato del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza sul provvedimento amministrativo è un sindacato di legittimità, che non consente di sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva concesso a un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. la disponibilità del fornelletto e dell’attrezzatura per cucinare per l’intera giornata, come concesso ai detenuti in regime ordinario. Il provvedimento era stato adottato ritenendo non giustificata la differenziazione di trattamento rispetto ai detenuti comuni, per l’assenza di specifiche esigenze di sicurezza legate al singolo detenuto. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, condividendo le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo la violazione degli artt. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen. e 35-bis Ord. pen. per l’invasione della sfera di discrezionalità amministrativa riservata all’Amministrazione penitenziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio sia l’ordinanza impugnata sia il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Il diritto del detenuto sottoposto al regime differenziato di cuocere i cibi nella propria cella è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 186/2018 come modalità di accesso a piccoli gesti di normalità quotidiana, ma la stessa Corte ha precisato che non si tratta di un diritto fondamentale alla cottura dei cibi. La regolamentazione dell’esercizio di tale diritto da parte del singolo istituto penitenziario è legittima quando risponde a esigenze organizzative e di sicurezza, non solo per evitare situazioni di pericolo ma anche per una più funzionale organizzazione dei servizi e del controllo interni.

Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria deve svolgersi nel rispetto degli ambiti decisionali propri dell’azione amministrativa. Non è consentito al giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, poiché in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo. Al giudice è demandato solo un sindacato di legittimità, estensibile al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta amministrativa, specialmente quando incide su diritti fondamentali, come affermato da Sez. 1, n. 5691 del 2023.

Nel caso di specie, l’Amministrazione penitenziaria aveva giustificato la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi limitatamente ai detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis con specifiche ragioni organizzative. Per i detenuti comuni, allocati in celle plurime, la cottura contemporanea creerebbe concentrazione di fumi e odori pregiudizievole per la salubrità degli ambienti, mentre la maggiore frequentazione di attività trattamentali restringe il tempo di permanenza in cella. Per i detenuti in regime differenziato, invece, prevalgono esigenze organizzative interne dirette a consentire il corretto svolgimento dell’attività di controllo. Le fasce orarie, peraltro, corrispondono agli orari di consumazione del pranzo e della cena, non apparendo quindi lesive di alcun diritto.

Il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato la sussistenza di dette esigenze organizzative, ritenendo che l’unico parametro normativo idoneo a giustificare le limitazioni fosse la finalità di contenere il pericolo di collegamenti con le associazioni criminali. Tale affermazione non è condivisibile, poiché una corretta organizzazione dei servizi concorre ad assicurare il controllo sia della sicurezza interna sia della particolare pericolosità dei detenuti sottoposti al regime differenziato. Il Tribunale ha così invaso il campo dell’indagine riservato all’Amministrazione, imponendo una diversa modalità organizzativa e compiendo una scelta alternativa in un ambito riservato alla potestà amministrativa. Di fronte a una regolamentazione interna non arbitraria, non discriminatoria e non lesiva di diritti soggettivi, il giudice non ha il potere di entrare nel merito dell’utilizzo della potestà attuativa riservata all’Amministrazione penitenziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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