Rinuncia al ricorso per consegna: inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. VI n. 33225 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata dal consegnando, senza indicazione delle ragioni, determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta caducazione dell’interesse a coltivare l’impugnazione preclude l’esame nel merito dei motivi e impone la declaratoria di inammissibilità. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, aveva disposto la consegna del ricorrente a seguito del mandato di arresto internazionale emesso dall’Autorità giudiziaria del Regno Unito, per l’esecuzione di una condanna penale relativa a reati di false dichiarazioni fraudolentemente rese e di occultamento, dissimulazione, conversione, trasferimento e rimozione di beni di provenienza criminosa. La Corte territoriale aveva invece negato la consegna in relazione alla parte del mandato che richiedeva l’esercizio dell’azione penale per il reato di mancata comparizione davanti al Tribunale, per difetto del requisito della doppia punibilità.

Il consegnando aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con il primo deduceva la violazione degli artt. 603, comma 2, e 615 dell’Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e i Paesi dell’Unione Europea del 24 dicembre 2020, in relazione alla mancata concessione di un ulteriore rinvio dell’udienza dopo il meccanismo informativo di fonte eurounitaria attivato sulla base della dottrina Petruhhin. Con il secondo contestava l’errata applicazione dell’art. 16 legge n. 69 del 2005 e delle disposizioni dell’Accordo in materia di motivi di non esecuzione, lamentando la mancata verifica della dichiarata cittadinanza italiana. Con il terzo e il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 604, lett. c), dell’Accordo, degli artt. 2 e 16 legge n. 69 del 2005 e dell’art. 3 CEDU, per i mancati approfondimenti sul diritto alla salute e sulle modalità di esecuzione della pena in Inghilterra.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che in data odierna è pervenuto, per il tramite del difensore, un atto di rinuncia al ricorso da parte del consegnando, privo di indicazione delle ragioni. Il dato processuale sopravvenuto è decisivo: la rinuncia fa venire meno l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte non esamina nel merito i quattro motivi proposti, perché l’intervenuta rinuncia preclude ogni valutazione sulle censure relative alla procedura di consegna e ai profili di tutela dei diritti fondamentali. Il principio processuale assorbe ogni questione sostanziale.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni accessorie. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte manda inoltre alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005, disposizione che regola il seguito della procedura passiva di consegna.

La decisione si fonda su un principio di economia processuale: la rinuncia dell’interessato, intervenuta prima della decisione, esonera la Corte dall’esame dei motivi, ma non dalle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. Il dispositivo recepisce integralmente la conclusione rassegnata dal Pubblico Ministero, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità per intervenuta rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *