Termini perentori per memorie nel rito camerale penale (Cass. pen. Sez. 6 n. 3256 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, anche quando si procede con trattazione orale, i termini di quindici e cinque giorni liberi prima dell’udienza, previsti dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il deposito di richieste e memorie, hanno natura perentoria. Il deposito tardivo di tali atti determina la loro inammissibilità, non potendo essi essere presi in considerazione dal collegio, poiché la cadenza temporale risponde alla medesima ratio di garanzia del contraddittorio cartolare e di tutela del diritto delle altre parti a controbattere.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Lecce, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale aveva assolto gli imputati dal reato di partecipazione a un’associazione di stampo mafioso, escludendo altresì la contestata aggravante dell’agevolazione mafiosa per un distinto reato, con conseguente rideterminazione delle pene.

Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e agli aumenti per la continuazione. La parte civile costituita chiedeva il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha valutato distintamente le doglianze, rilevando l’infondatezza dei motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. In proposito, ha ribadito il principio per cui il giudice di merito può limitarsi a prendere in esame uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente, e che la relativa valutazione, purché non contraddittoria, è insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che l’assoluzione dal reato associativo non impone di per sé una mitigazione delle pene per i reati satellite, permanendo la gravità dei fatti come descritta in motivazione.

Con riferimento alle censure sugli aumenti per la continuazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Nel caso di specie, tale adempimento è stato ritenuto correttamente eseguito, essendo stati distinti i singoli aumenti e rispettata la proporzionalità rispetto alla pena base.

In relazione alla posizione di un imputato, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, estendendo anche al rito con trattazione orale il principio già affermato per il rito cartolare. La perentorietà dei termini ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. è funzionale al pieno dispiegarsi del contraddittorio, poiché il deposito tardivo limiterebbe il diritto delle altre parti a controbattere e pregiudicherebbe l’operato del collegio giudicante.

Quanto ai motivi specifici di un ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all’aggravante della disponibilità di armi, ormai definitivamente accertata, e infondate quelle concernenti l’aggravamento per la recidiva, congruamente motivato dalla corte territoriale in ragione della specifica pericolosità del reo.

I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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