Riconoscimento vizi venditore supera decadenza ex art 1495 cod civ (Cass. civ. Sez. II n. 34867 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, idoneo a superare la decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ. e a far sorgere un’autonoma obbligazione con termine di prescrizione decennale, richiede un accordo che specifichi i vizi da eliminare e le nuove prestazioni reciprocamente assunte. Non basta a integrare quel riconoscimento il solo fatto dell’intervento volto a installare o rendere efficiente il bene, né la mera sospensione di un pagamento da parte di un ausiliario del venditore. La motivazione della sentenza di merito che desuma il riconoscimento da elementi non significativi, senza indicare quali vizi siano stati riconosciuti, da chi e con quale contenuto, viola gli artt. 1490, 1494, 1495 e 2697 cod. civ. e non consente di ritenere superata l’eccezione di tardività della denuncia.

Il Fatto

Una società venditrice ha chiesto e ottenuto dal giudice di primo grado un decreto ingiuntivo nei confronti di una farmacia per il residuo prezzo, di circa tredicimila euro, dovuto per l’acquisto di un distributore automatico e di alcuni prodotti. La farmacia ha proposto opposizione, lamentando vizi e difetti del macchinario tali da renderlo inidoneo all’uso e da giustificare la risoluzione del contratto. Nel giudizio è intervenuta anche la società produttrice del distributore, chiamata in causa dalla convenuta in opposizione.

Il tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. La corte d’appello, in riforma, ha ritenuto tempestiva l’azione di garanzia e ha pronunciato la risoluzione della vendita, sul presupposto che i vizi fossero stati riconosciuti dal venditore, con il sorgere di un’autonoma obbligazione soggetta a prescrizione decennale. La venditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la farmacia e la produttrice hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ordine alla causa petendi dell’azione di risoluzione. La Corte lo rigetta: la ricorrente, dietro la formale deduzione del vizio di motivazione, contesta in realtà le valutazioni del materiale istruttorio e le conseguenze tratte dal giudice di merito. La regola, consolidata a partire da Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al solo minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., al di fuori del quale il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo.

Il secondo motivo è accolto per quanto di ragione. La Corte rileva che la motivazione sul preteso riconoscimento dei vizi viola gli artt. 1490, 1494, 1495 e 2697 cod. civ., nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Il riconoscimento con impegno all’eliminazione dei vizi, idoneo a costituire una nuova fonte di obbligazioni con autonomo termine decennale, è configurabile solo ove si tratti di un accordo che specifichi i vizi eliminandi e le nuove prestazioni delle parti: accordo di regola privo di carattere novativo e riguardante esclusivamente i vizi che ne sono oggetto. La corte d’appello non indica quali vizi siano stati riconosciuti, da chi e con quale contenuto.

La Corte esclude, in particolare, che il riconoscimento possa desumersi dal solo intervento di installazione e messa in efficienza del distributore, o dall’attività di un tecnico della società produttrice, che non è la venditrice. Quanto all’agente della venditrice, egli risulta essersi limitato a differire un pagamento, senza annullarlo. Manca quindi la specificazione dei vizi e delle prestazioni concordate, necessaria per ritenere superata l’eccezione di tardività della denuncia.

Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, resta assorbito dall’accoglimento del secondo, che impone un nuovo riesame dell’individuazione e del riconoscimento dei vizi e della proporzione di gravità degli inadempimenti. La sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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