Fondo economale universitario: irregolarità senza condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 198 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parifica non integrano, di per sé, causa di improcedibilità del giudizio di conto, quando il conto sia stato redatto e trasmesso secondo le modalità operative predisposte dall’amministrazione. La gestione del fondo economale, per la sua natura eccezionale, richiede una cornice regolamentare chiara e strumenti informatici idonei alla rendicontazione giudiziale: in loro assenza, la responsabilità organizzativa ricade primariamente sull’amministrazione. Il conto affetto da irregolarità derivanti da prassi non formalizzate è dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., senza condanna dell’agente contabile che abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale ricevuto.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale riferibile all’agente contabile di un’università, per la gestione del fondo economale di un dipartimento nell’esercizio 2018. Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore rappresentava la mancanza della sottoscrizione dell’agente e l’assenza del provvedimento di parifica, quali presupposti di procedibilità, oltre alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont.

L’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo il deposito del conto al 13 novembre 2019 e quello della relazione al 19 novembre 2024. Nel merito contestava i rilievi, sostenendo di essersi attenuto alle prassi dell’Ateneo e di non aver potuto adottare condotte alternative. Chiedeva il discarico.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione di estinzione, la Sezione rileva che la resa è stata effettuata tramite il sistema SIRECO il 19 novembre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, ma non con il perfezionamento del deposito ai fini giuridici. Poiché solo dal rituale deposito il conto è assegnato al giudice designato e la Procura può acquisirne notizia, il termine dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre da quel momento ed è stato interrotto dal deposito della relazione. L’eccezione è infondata.

Quanto alla sottoscrizione, il conto — costituito dalla stampa del registro del fondo economale — era firmato digitalmente dal responsabile del procedimento, mentre l’agente aveva sottoscritto la nota di trasmissione. La prassi dell’Ateneo non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi. La mancata sottoscrizione non integra, di per sé, causa ostativa alla procedibilità.

Analogamente, la mancanza di un formale provvedimento di parifica non determina l’improcedibilità. La Sezione valorizza il decreto dirigenziale acquisito in altro conto della medesima gestione, con cui si attestava l’esito positivo della parificazione contabile dei conti 2018, ritenendolo rappresentativo di una prassi amministrativa estensibile, per identità di esercizio e di procedura. La parifica è adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente.

Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione. Le criticità — genericità delle causali, anagrafica “Soggetti diversi”, assenza di tracciabilità, spese prive dei requisiti di urgenza e imprevedibilità, reintegri oltre lo stanziamento — sono ascrivibili a prassi consolidate e all’assenza di un regolamento interno specifico, adottato solo nel 2021, e a un gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale.

La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, demandando agli organi dell’Ateneo l’adozione di misure regolamentari e organizzative idonee a garantire chiarezza e tracciabilità, ed esclude la condanna dell’agente. In assenza di condanna, nulla si provvede sulle spese. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo indicati i motivi legittimi e non risultando compromessi onore e reputazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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